Spazi pubblicitari esterni allo stadio comunale assegnabili solo con gara (TAR Sicilia n. 691 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della convenzione di concessione d’uso di un impianto sportivo comunale che demanda a gara pubblica l’assegnazione degli spazi pubblicitari collocati all’esterno dell’impianto e visibili dalla pubblica via è legittima e non lede il legittimo affidamento del concessionario. Il riferimento contenuto in una precedente convenzione agli “impianti pubblicitari già esistenti” non estende lo sfruttamento agli spazi esterni, né può fondare un affidamento qualificato. La successiva entrata in vigore dei regolamenti comunali in materia di pubblicità e di canone patrimoniale, che impongono l’indizione di gare per la concessione degli spazi pubblicitari, esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile sulla disponibilità esclusiva di tali aree. La clausola convenzionale che riconosce alla società sportiva la facoltà di sfruttare commercialmente “tutte le aree di pertinenza dell’impianto sportivo” non include gli impianti pubblicitari, disciplinati da distinte previsioni.
Il Fatto
Una società sportiva, concessionaria dell’utilizzo di uno stadio comunale, impugna il bando con cui il Comune ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico, unitamente agli atti presupposti. La società contesta in particolare la previsione che demanda a gara pubblica l’assegnazione degli spazi pubblicitari esterni all’impianto e visibili dalla pubblica via.
La ricorrente sostiene di essere già stata individuata quale titolare dello sfruttamento di quegli spazi, in forza della precedente convenzione richiamata nell’atto di partecipazione alla procedura esplorativa del 2019, e di aver maturato un legittimo affidamento sulla loro disponibilità. Deduce inoltre che la clausola della convenzione in vigore relativa allo sfruttamento commerciale delle aree di pertinenza dell’impianto sarebbe incompatibile con l’indizione della gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalla questione della tardiva impugnazione della deliberazione consiliare che ha approvato la concessione, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo motivo, il TAR Sicilia osserva che l’art. 13 della precedente convenzione non faceva alcun riferimento espresso agli spazi pubblicitari esterni allo stadio visibili dalla pubblica via, ma solo agli “impianti pubblicitari già esistenti”, dei quali non è dato sapere l’ubicazione.
In ogni caso, tale previsione è antecedente all’adozione del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale, che hanno introdotto l’obbligo di indire gare pubbliche per la concessione degli spazi pubblicitari. Ne deriva che nessun affidamento tutelabile poteva essere riposto nella clausola contenuta nell’avviso pubblico del 2019, che implicava soltanto l’accettazione delle condizioni generali vigenti per l’utilizzo dell’impianto.
Il Collegio precisa che quella clausola attiene agli obblighi patrimoniali nei confronti del Comune e non allo sfruttamento degli spazi esterni a fini pubblicitari. La previsione convenzionale che demanda a bando l’assegnazione degli impianti pubblicitari negli spazi esterni è pertanto legittima e immune dai vizi dedotti.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ritiene che l’art. 29 della convenzione in vigore non contenga alcuna prescrizione sullo sfruttamento degli impianti pubblicitari, disciplinati dall’art. 15 per quelli interni e dall’art. 15 bis per quelli esterni. La facoltà di sfruttare “tutte le aree di pertinenza dell’impianto sportivo” è riferita alla possibilità di organizzare eventi e iniziative ulteriori rispetto all’attività sportiva, per ottenere introiti utili a bilanciare i costi di ammodernamento. Il ricorso è quindi rigettato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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