Autotutela su permesso di costruire e demanio civico (TAR Abruzzo n. 245 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di beni gravati da uso civico, l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire rilasciato su un’area demaniale civica costituisce atto dovuto, in quanto il titolo edilizio è radicalmente illegittimo. La censura relativa alla natura del terreno, quando è dedotta come vizio di travisamento dei presupposti di un provvedimento impugnato, non radica la giurisdizione del Commissario per gli usi civici, restando la cognizione devoluta al giudice amministrativo. In caso di contrasto tra giudicati sulla qualitas soli, prevale il successivo nel tempo, salvo che la sentenza posteriore non sia stata rimossa con revocazione. Gli atti di disposizione, transazione o rinuncia incidenti su diritti indisponibili della collettività sono nulli e non possono vincolare l’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato per realizzare un capannone su un’area derivante dalla fusione di più particelle, tra cui una porzione assoggettata a demanialità civica da una sentenza del Commissario agli usi civici del 1992. L’amministrazione aveva avviato il procedimento dopo aver rilevato l’incertezza circa la collocazione dell’edificio rispetto alla porzione gravata. La società, nel corso del procedimento, aveva prodotto osservazioni e documenti volti a dimostrare la natura allodiale del fondo, richiamando precedenti titoli, atti transattivi e verifiche demaniali. Avverso l’esito negativo del procedimento, la società proponeva ricorso deducendo un unico articolato motivo di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, che riteneva la controversia devoluta al Commissario per la liquidazione degli usi civici. L’eccezione è stata respinta: il giudizio non ha ad oggetto l’accertamento della qualitas soli, ma la legittimità del provvedimento amministrativo di annullamento in autotutela, censurato per travisamento dei presupposti. La questione sulla natura del terreno rileva solo come presupposto di fatto, senza che sia richiesto un accertamento autonomo sulla natura demaniale del bene.
Nel merito, il Collegio ha affrontato la questione dei giudicati contrastanti. La ricorrente invocava la prevalenza della sentenza del 1985 che aveva riconosciuto la natura allodiale del fondo, ma tale decisione è stata ritenuta superata dalla successiva sentenza del 1992, passata in giudicato, che ha accertato l’esistenza di un uso civico su una porzione della particella. Richiamando il principio di legittimità per cui in caso di contrasto tra giudicati prevale quello successivo, salvo revocazione, il Tribunale ha escluso che la sentenza del 1992 fosse stata rimossa, concludendo per la sua piena efficacia e prevalenza.
Quanto agli atti transattivi invocati dalla società, il Tribunale ha affermato che i beni gravati da uso civico sono inalienabili, imprescrittibili e indisponibili. La transazione stipulata, non essendo stata approvata nelle forme previste dalla legge, non ha prodotto effetti; l’estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione, ex art. 307 cod. proc. civ., ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza demaniale. Ogni accordo che incida sulla permanenza dell’uso civico è pertanto nullo per violazione di norme imperative, non essendo idoneo a vincolare l’amministrazione o a superare l’accertamento giudiziale.
Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La presenza di un permesso di costruire rilasciato su un’area gravata da uso civico impone all’amministrazione di rimuovere un titolo radicalmente illegittimo, con conseguente attenuazione dei vizi procedimentali, che degradano a mere irregolarità formali. L’intervento è stato qualificato come atto dovuto, sottratto a discrezionalità, essendo imposto dalla necessità di tutelare la destinazione agrosilvopastorale delle terre civiche, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 168/2017.
Il Collegio ha infine escluso la tutela del legittimo affidamento, che può essere invocata solo in presenza di titoli validamente formati su beni disponibili. L’interesse pubblico al ripristino della legalità in materia di beni civici è stato ritenuto immanente e ontologicamente prevalente sull’interesse privato all’edificazione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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