La revoca della gara centralizzata per sopravvenute esigenze di riorganizzazione e risparmio di spesa è legittima anche con riguardo ai lotti non problematici (TAR Abruzzo n. 211 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un provvedimento di autotutela decisoria prescinde dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione e va ricavata dal suo contenuto sostanziale e dagli effetti prodotti: l’annullamento di una gara per sopravvenute esigenze di revisione della strategia di approvvigionamento e di contenimento della spesa costituisce revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, non annullamento d’ufficio ex art. 21-novies. La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria è valida ragione di revoca dell’aggiudicazione, ove la discrezionalità sia esercitata nei limiti della ragionevolezza e del corretto accertamento dei presupposti. Nell’ambito di una gara centralizzata, il provvedimento di autotutela ha natura di contrarius actus della procedura unitaria, sicché la revoca è legittima anche per i lotti in cui non siano riscontrate criticità, essendo irrilevante la riferibilità dell’interesse pubblico a tutti i beneficiari. La mancata stipulazione del contratto nel termine ex art. 18, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 per cause imputabili all’amministrazione non integra violazione del principio di buona fede, quando l’amministrazione agisca con trasparenza e tempestività.
Il Fatto
L’AREACOM aveva indetto una gara europea a procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei servizi integrati di gestione, manutenzione e collaudo di apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie di Abruzzo e Molise, suddivisa in cinque lotti. La società ricorrente, risultata migliore offerente in tutti i lotti, era stata aggiudicataria dei lotti di maggior valore e successivamente dell’intera procedura. A seguito dell’approvazione del Programma Operativo 2025-2027 della Regione Abruzzo, volto al ripianamento del deficit del bilancio sanitario, la stazione appaltante, dopo una sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione, aveva disposto l’annullamento in autotutela dell’intera gara per sopravvenute esigenze di riduzione della spesa e di riorganizzazione dei servizi in un lotto unico regionale.
La società ricorrente impugnava il provvedimento, chiedendone l’annullamento e, in via subordinata, l’annullamento limitatamente al lotto 5 relativo all’Azienda Sanitaria del Molise, oltre al risarcimento del danno. Con motivi aggiunti, deduceva la nullità dell’annullamento del lotto 5 per difetto di attribuzione del potere in capo all’AREACOM, contestando la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale preliminarmente esclude l’applicabilità del paradigma dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-novies della legge n. 241/1990. Dall’esame del contenuto sostanziale del provvedimento emerge che la procedura non era viziata ab origine, ma che la determinazione era stata assunta per la sopravvenuta necessità di mutare radicalmente la strategia di approvvigionamento, rideterminando perimetro dei servizi, costi e fabbisogni. Il provvedimento va pertanto qualificato come revoca ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990, con conseguente infondatezza delle censure fondate sull’erronea qualificazione come annullamento d’ufficio.
Richiamato il consolidato orientamento per cui è legittima la revoca dell’aggiudicazione per sopravvenuta carenza di copertura finanziaria (Consiglio di Stato, sez. III, 26 settembre 2013, n. 4809), il Collegio rileva che l’esigenza di riduzione della spesa sanitaria imposta dal Programma Operativo regionale non è contestata. La ricorrente contesta piuttosto la mancata comparazione degli interessi e l’uso distorto dello strumento di autotutela. Sul punto, il Tribunale osserva che, trattandosi di servizi ricompresi in categorie merceologiche per cui le Aziende Sanitarie sono obbligate a rivolgersi a un soggetto aggregatore, la decisione di autotutela, quale contrarius actus, deve riferirsi alla gara unitaria nel suo complesso: la conservazione dei lotti non problematici risolverebbe nell’elusione dell’obbligo legale di affidamento in forma aggregata.
Quanto all’onere probatorio, la ricorrente non ha fornito elementi per dimostrare lo sviamento di potere, mentre la diversa ricostruzione dei costi della società costituisce mera opinabile valutazione tecnica non sovrapponibile a quella della stazione appaltante. Il Collegio dichiara altresì improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., la domanda sull’intrinseca legittimità della decisione di indire una nuova gara, non essendo questa ancora stata adottata, trattandosi di motivo inidoneo a caducare un atto plurimotivato.
Infondate risultano le censure relative ai principi di buona fede e di risultato: il termine di sessanta giorni di cui all’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 è ordinatorio e posto a tutela dell’aggiudicatario, che può affrancarsi dall’impegno o ricorrere contro l’inerzia. Non è maturato alcun legittimo affidamento, avendo l’amministrazione agito con trasparenza e tempestività. Infine, in relazione al lotto 5, il Collegio esclude il difetto di attribuzione del potere: la delega rilasciata dalla Centrale Unica di Committenza del Molise al soggetto aggregatore abruzzese, ai sensi dell’art. 1, comma 455, legge n. 296/2006, attribuisce il potere di revoca quali atti della procedura, implicando l’accettazione anche degli svantaggi dell’aggregazione volontaria. Il ricorso e i motivi aggiunti sono integralmente respinti.
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Nota della Redazione
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