Ricalcolo prelievo latte annullato d’ufficio: improcedibile il ricorso (TAR Lombardia n. 3897 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio della comunicazione di ricalcolo del prelievo supplementare, disposto dall’amministrazione in esecuzione dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. La norma priva di effetto le comunicazioni di ricalcolo anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione e impone all’Agea l’adozione di nuove comunicazioni secondo i criteri ivi stabiliti. L’intervenuto annullamento è più radicale della mera sospensione della procedura di riscossione prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, sicché non giustifica la protrazione della pendenza del giudizio né il rinvio della trattazione. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all’attuazione del prelievo supplementare.
Il Fatto
Il ricorrente, produttore lattiero, impugna davanti al TAR Lombardia la comunicazione con cui l’Agea ha ricalcolato il prelievo supplementare per le campagne lattiere dal 1998 al 2001, in asserita ottemperanza a due sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i precedenti provvedimenti di prelievo.
Dopo il rigetto della domanda cautelare e una prima udienza, la Sezione assegna termine per la regolarizzazione della notifica e per una relazione istruttoria dell’Agenzia, fissando nuova udienza. Nelle more, l’Agea rappresenta di avere annullato d’ufficio, con proprio provvedimento, la comunicazione impugnata, in esecuzione dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rigetta l’istanza di rinvio avanzata dal ricorrente il giorno antecedente l’udienza. La richiesta non integra i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., poiché il provvedimento impugnato è stato annullato dall’ente impositore.
Il Collegio osserva che la norma invocata dal ricorrente, l’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, prevede la sospensione delle sole procedure di riscossione e recupero nelle more della procedura transattiva. L’annullamento d’ufficio dell’atto impositivo è però più radicale della sospensione della riscossione su esso fondata, e dunque il rinvio non è giustificato.
Affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla base dell’art. 133, comma 1, lettera t), cod. proc. amm., interpretato in senso ampio dalla giurisprudenza richiamata, il Collegio rileva che i documenti prodotti dall’Agenzia dimostrano l’annullamento in autotutela dell’atto di ricalcolo.
L’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, infatti, priva di effetto le comunicazioni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto legge — quale è quella impugnata — e impone all’amministrazione di adottare nuove comunicazioni di ricalcolo secondo le modalità stabilite. Non risulta che le nuove comunicazioni siano già state adottate.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le eventuali nuove comunicazioni di ricalcolo dovranno essere impugnate separatamente. La peculiarità della fattispecie, con riferimento alla sopravvenienza normativa, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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