Improcedibile il ricorso per carenza di interesse dopo prova di recupero rinnovata (TAR Sicilia n. 689 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso si dichiara improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando sopravvenga una situazione di carenza di interesse alla decisione per effetto della quale la pronuncia non produrrebbe alcuna utilità per il ricorrente. La dichiarazione resa a verbale in udienza, che attesti la cessazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, preclude l’esame del merito. Nel caso di specie, inoltre, la mancata impugnazione degli esiti negativi delle prove di recupero rinnovate in esecuzione di ordinanza cautelare conferma il venir meno dell’interesse. La compensazione delle spese trova giustificazione nel complessivo assetto degli interessi coinvolti.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su una studentessa minorenne, ha impugnato la sospensione del giudizio di ammissione al quarto anno di scuola superiore, disposta con verbale del Consiglio di classe del 13.06.2025, subordinando l’ammissione al superamento delle prove di riparazione in inglese e matematica. Il ricorso introduttivo impugnava anche il Piano Didattico Personalizzato e l’esito di non ammissione risultante dalla tabella di scrutinio differito pubblicata sul registro elettronico, con domanda di condanna dell’Amministrazione all’ammissione.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato le prove scritte e orali del settembre 2025, le relative griglie di valutazione e i giudizi dei docenti, nonché il verbale del Consiglio di classe del 05.09.2025, che aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, con ordinanza cautelare n. 634 del 7.11.2025, aveva sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati e disposto la ripetizione delle prove di recupero della ricorrente, con adozione di tutte le misure compensative e dispensative previste dal P.D.P. In esecuzione di tale ordinanza, le prove sono state rinnovate nel novembre 2025.
In data 19.11.2025 l’Amministrazione scolastica ha depositato gli esiti delle prove rinnovate, risultati nuovamente insufficienti, e il conseguente giudizio di non ammissione alla classe quarta.
Il Collegio rileva che tali esiti negativi non sono stati impugnati con ulteriori motivi aggiunti. A ciò si aggiunge la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa da parte ricorrente a verbale dell’udienza pubblica del 29.01.2026.
Su queste due circostanze si fonda la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo integrato dai motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse, valutato unitamente alla mancata contestazione degli esiti delle prove rinnovate, rende infatti non più utile la pronuncia di merito.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione del complessivo assetto degli interessi coinvolti. Il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.