Esclusione per carenza del requisito tecnico dichiarato in gara (TAR Toscana n. 1534 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che, con ricorso incidentale di portata escludente, alleghi il difetto del requisito di capacità tecnica e professionale dichiarato dall’avversario, assolve l’onere probatorio su di esso gravante quando produca un documento ufficiale dell’ente presso cui il requisito è stato dichiarato, vertente su attività coincidenti con quelle richieste dalla legge di gara e su un arco temporale almeno parzialmente coincidente con quello rilevante. A fronte di tale allegazione, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., spetta all’escluso fornire la prova contraria, mediante elementi che non possono non essere nella sua esclusiva disponibilità. L’incertezza del bando sul periodo di riferimento dei requisiti va risolta secondo il principio del favor partecipationis di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023, dovendosi ritenere legittima la scelta del triennio mobile calcolato a ritroso dalla pubblicazione.
Il Fatto
Una società ha indetto una procedura negoziata sopra soglia per l’affidamento biennale del servizio di notifica internazionale dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato due sole concorrenti: l’aggiudicataria, prima in graduatoria, e la seconda classificata.
Quest’ultima ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo l’illegittima ammissione dell’aggiudicataria per difetto di rappresentanza del sottoscrittore e per carenza dei requisiti, oltre all’erronea valutazione dell’offerta tecnica e all’omessa verifica sul possesso dei requisiti. L’aggiudicataria ha reagito con ricorso incidentale di portata escludente, contestando a propria volta il possesso del requisito tecnico-professionale dichiarato dalla seconda classificata. Il Tribunale ha esaminato prioritariamente la censura incidentale escludente.
La Motivazione della Corte
L’art. 10 del bando richiedeva, per la capacità tecnica e professionale, l’attivazione nel triennio antecedente la pubblicazione di servizi di notifica di sanzioni a residenti all’estero per almeno 100.000 verbali annui per singolo ente, nonché la gestione di almeno 200.000 posizioni di recupero internazionale dei crediti. La ricorrente principale aveva dichiarato di avere svolto tali attività per un ente locale, indicando oltre 100.000 atti per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
La ricorrente incidentale ha prodotto i chiarimenti pubblicati dall’ente in data 29 gennaio 2026, dai quali risulta che nel triennio precedente sono stati affidati, in media, soltanto 90.000 atti. Il numero è inidoneo a soddisfare il requisito, che ne richiedeva almeno 100.000 per ciascun anno. Le repliche della ricorrente principale e della stazione appaltante sono rimaste generiche e non supportate da alcun documento.
Il Collegio ha quindi ritenuto assolto l’onere probatorio della ricorrente incidentale, che ha fornito un principio di prova attendibile mediante un documento ufficiale emesso dall’ente per il quale la stessa aveva dichiarato di avere maturato il requisito, vertente su attività coincidenti con quelle richieste e su un arco temporale comprendente gli anni rilevanti. Spettava pertanto all’esclusa la prova contraria, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., attingendo a contratti, fatture e relazioni nella sua esclusiva disponibilità.
Le censure escludenti del ricorso principale sono state respinte. Quella sul difetto di rappresentanza del sottoscrittore è infondata: la delibera consiliare che conferiva i poteri, autenticata dal notaio, opera come ratifica postuma con efficacia sanante ex tunc, ai sensi degli artt. 1324 e 1399 c.c., restando il difetto una mera irregolarità sanabile. La censura sulla carenza dei requisiti dell’aggiudicataria è infondata, poiché il tenore del bando, incerto sul periodo, va letto secondo il favor partecipationis e i requisiti risultano comunque posseduti. Priva di pregio è anche la contestazione sull’omessa verifica nel sistema FVOE.
In conclusione, il ricorso incidentale è stato accolto, con esclusione della ricorrente principale dalla gara, mentre il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati rigettati, con conferma dell’aggiudicazione e condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.