Cessione del credito e notifica al debitore: ricorso inammissibile (TAR Sicilia n. 598 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato amministrativo, il cessionario di un credito vantato nei confronti di un ente pubblico, che agisce in via di ottemperanza, deve notificare al debitore ceduto l’intervenuta cessione, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., quale condizione di efficacia della cessione stessa rispetto al solvens. La mancata notificazione della cessione all’Amministrazione debitrice integra ragione ostativa a una pronuncia di merito e determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.. La declaratoria di inammissibilità non preclude al ricorrente la possibilità di azionare nuovamente, nelle forme di legge, il proprio credito entro l’ordinario termine di prescrizione decennale.

Il Fatto

Un’ordinanza del Tribunale ordinario, emessa all’esito di un procedimento civile, aveva condannato in solido un privato e un Comune al risarcimento dei danni cagionati da un fatto di reato di omicidio colposo, riconducibile alla caduta di un albero di grandi dimensioni in un’area comunale gestita dal privato. Avendo il privato pagato l’intero, è divenuto creditore in rivalsa del Comune per il cinquanta per cento del dovuto. Il credito è stato poi ceduto a un terzo con scrittura privata versata in atti.

La cessionaria ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo di ordinare all’Amministrazione il pagamento di una somma di denaro, oltre accessori, e di nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Nel corso della camera di consiglio il Tribunale ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità, per la mancata notificazione del patto di cessione nelle forme di legge. La ricorrente ha chiesto un termine a difesa e, in sede di memoria, ha domandato un ulteriore termine per procedere alla rinotifica del titolo. Il Collegio ha dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. della possibile inammissibilità, stante la mancata notificazione della cessione all’Amministrazione intimata.

Dalla documentazione in atti emerge che, dopo la stipulazione dell’accordo di cessione, il titolo è stato rinotificato all’Amministrazione in nome e per conto del cedente originario. Non risulta invece che sia mai avvenuta la notificazione al Comune dell’intervenuta cessione, unitamente alla diffida a pagare, in nome e per conto della cessionaria.

Su questo punto il Tribunale richiama l’art. 1264 cod. civ., secondo cui la notificazione al debitore ceduto dell’avvenuta cessione è condizione di efficacia dell’accordo rispetto al solvens. Sotto un concorrente profilo, richiama l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997: le Amministrazioni completano le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non essendo consentita l’esecuzione forzata prima di tale termine.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., per la sussistenza di ragioni ostative a una pronuncia di merito. Il Collegio chiarisce che la pronuncia non incide sulla possibilità della ricorrente di azionare di nuovo il proprio credito, nelle forme di legge, entro l’ordinario termine di prescrizione decennale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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