Esecuzione del giudicato Carta docente con commissario ad acta (TAR Lazio n. 10043 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento del diritto riconosciuto dal giudicato non può essere sindacato nel merito, potendo il giudice amministrativo esclusivamente verificare l’eventuale inadempimento dell’amministrazione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione, non comprovata da alcuna allegazione difensiva, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna all’esecuzione specifica. La nomina di un commissario ad acta, disposta fin da subito in caso di ulteriore inottemperanza, costituisce misura idonea a garantire l’effettività della tutela, mentre la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza, con liquidazione secondo i parametri delle procedure esecutive.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione. Rimanendo l’amministrazione inerte, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’integrale attuazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità del giudicato, accertando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione, risultando decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Constatata l’assenza di chiarimenti da parte del Ministero in ordine alla corretta esecuzione della pronuncia, il Collegio ha ritenuto applicabile il principio giurisprudenziale, richiamato in motivazione, in tema di onere della prova tra debitore e creditore, con conseguente accoglimento della pretesa.
Il Collegio ha quindi affermato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, limitandosi il giudice amministrativo a dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. Per assicurare l’effettività della tutela, ha disposto che l’esecuzione avvenga nel termine di 60 giorni e ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, qualora il Ministero non provveda nel termine concesso.
Tenuto conto della rilevanza sistematica dell’inerzia ministeriale, evidenziata dal notevole numero di ricorsi simili, il TAR ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero per gli eventuali profili di responsabilità. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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