Natura tributaria del canone unico patrimoniale e giurisdizione del giudice tributario (TAR Piemonte n. 1292 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, legge n. 160 del 2019 ha natura tributaria, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice tributario sulle controversie relative alla sua applicazione e alla sua misura. Il prelievo, pur qualificato come “patrimoniale”, presenta i caratteri tipici del tributo: la doverosità dell’imposizione, l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione e la destinazione delle risorse alla contribuzione alle spese pubbliche. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande che attengano all’entità della pretesa impositiva azionata dal Comune, anche quando l’atto impugnato sia una ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Il Fatto

Una società subentrata a un precedente operatore gestisce una stazione radio base di telefonia mobile su un’area di proprietà comunale, in forza di un contratto di locazione con canone annuo soggetto ad aggiornamento automatico secondo gli indici ISTAT. Con atto modificativo le parti hanno poi ampliato l’area concessa, con conseguente incremento del canone.

Il Comune, con ordinanza-ingiunzione, ha intimato alla società il pagamento di oltre cinquantamila euro per canoni di locazione asseritamente dovuti e non versati per le annualità 2020 e 2021. La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al giudice amministrativo, invocando l’applicazione della disciplina del canone unico patrimoniale e del canone fisso di ottocento euro per impianto, non incrementabile dall’ente locale, e chiedendo l’accertamento del diritto al rinnovo delle concessioni alle condizioni di legge.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha affrontato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. La controversia verte, secondo il Collegio, sulla misura del canone unico patrimoniale dovuto dalla ricorrente e dunque sull’entità della pretesa impositiva azionata dall’ente locale.

Il giudice amministrativo richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 12225 del 2026, che ha qualificato il canone unico patrimoniale come istituto di natura tributaria. Il prelievo, introdotto in una prospettiva di semplificazione fiscale, accorpa quattro tributi — TOSAP, ICP, DPA e CIMP — e una prestazione patrimoniale, la COSAP, oltre al canone previsto dal codice della strada.

Pur essendo ancorato a distinti elementi costitutivi — l’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari — il prelievo è unitario e presenta i caratteri tipici del tributo: la doverosità dell’imposizione, l’assenza di sinallagma tra decurtazione e prestazione, la destinazione delle risorse a un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo.

Da tale qualificazione discende la giurisdizione esclusiva del giudice tributario per le relative controversie. Il Tribunale ha quindi declinato la propria giurisdizione, indicando il giudice tributario quale organo munito di giurisdizione, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. e dell’art. 59 legge n. 69 del 2009.

La problematicità delle questioni e l’esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *