Interdittiva antimafia legittima su valutazione unitaria degli indizi (TAR Sicilia n. 603 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità dell’informativa interdittiva antimafia si verifica con una valutazione unitaria degli elementi indiziari, che, considerati nel loro complesso, possono fondare un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità dell’impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso. La regola probatoria applicabile è quella del “più probabile che non“, integrata da dati di comune esperienza, e non quella penalistica della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Non occorre provare l’intervenuta infiltrazione, ma solo la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali dedurre un pericolo di ingerenza, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Tali elementi possono anche non essere penalmente rilevanti, o essere già stati oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento o assoluzione, purché configurabili in una pluralità oggettivamente riscontrabile.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con cui la Prefettura ha adottato l’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, negando contestualmente l’iscrizione nella White List di cui all’art. 1, commi 52 e ss., della legge n. 190/2012 per dodici mesi.

La ricorrente lamenta il diniego immotivato dell’accesso integrale agli atti di indagine e ai provvedimenti penali, l’adozione del provvedimento prima della definizione del ricorso sull’accesso, e contesta gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva, in particolare quelli relativi alla posizione del fratello del titolare dell’impresa. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato orientamento del Giudice di appello: la verifica di legittimità dell’informativa impone una valutazione unitaria di elementi e fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità dell’impresa ad ingerenze mafiose. La regola causale è quella del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, e resta estranea alla logica penalistica della certezza probatoria raggiunta oltre il ragionevole dubbio. La giurisprudenza richiamata è Cons. St., Sez. III, n. 2343 del 2018, insieme a n. 4483 del 2017, n. 7890 del 2021 e n. 11265 del 2022.

Non occorre provare l’intervenuta infiltrazione: è sufficiente la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza. Gli elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, sì che ciascuno acquisti valenza nella connessione con gli altri. Il Collegio richiama anche Cons. St., Sez. III, n. 8883 del 2019, che valorizza gli “eventuali tentativi” di infiltrazione quali nozioni di una fattispecie di pericolo, non necessariamente attuale ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.

Quanto agli indizi, la Corte ribadisce che gli elementi posti a base dell’informativa possono anche non essere penalmente rilevanti, o essere già stati oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento o assoluzione, purché sia configurabile una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili (richiamata Cons. St., Sez. III, n. 4693 del 2014 e n. 452 del 2020).

Nel caso di specie il Collegio esclude la violazione dei principi di leale collaborazione, correttezza e buonafede. Il verbale riporta tutti gli elementi valutati dal Gruppo Provinciale Interforze e il procedimento è stato preceduto dalla comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. Il secondo motivo è infondato: dai rapporti informativi emergono la stabilità dei legami con esponenti mafiosi, l’ambiente familiare controindicato e la posizione del socio accomandatario di altra società operante nel medesimo settore, con sede nello stesso luogo. Il Collegio ritiene che la Prefettura abbia adeguatamente vagliato il quadro indiziario, caratterizzato da cointeressenze economiche con soggetti controindicati, ragionevolmente sintomatiche di pericolo di infiltrazione mafiosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *