Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 592 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro il termine assegnato e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è determinato con successivo decreto collegiale, con la parcella da presentare a pena di decadenza nei termini di legge, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Il ricorrente deduce il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata assunta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a. sotto due profili. Quanto al primo, il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da attestazione versata in atti. Quanto al secondo, è provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Accertati tali presupposti, il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato destinatario dell’ordine di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore di un ufficio dirigenziale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio e termine ulteriore di sessanta giorni.
Il Collegio ha poi precisato alcuni profili dell’incarico. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto un precedente del C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002.
Quanto alla parcella, essa va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione. Il commissario deve infine depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con modulo dedicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi del D.M. n. 147/2022.
Nota della Redazione
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