Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 593 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato. Il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è determinata negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione del relativo ordine.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia chiedendo l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale per servizi prestati a tempo determinato, oltre interessi e spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari.

Deduce il ricorrente il passaggio in giudicato del titolo e la mancata esecuzione dello stesso da parte dell’amministrazione, nonostante la notifica. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata assunta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Rileva, in particolare, che il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da attestazione agli atti del giudizio e che è stato fornito prova dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Accertati tali presupposti, il ricorso è accolto nei limiti illustrati. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il Collegio nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, il quale provvede nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Disciplina poi il compenso del commissario, rinviando al d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento agli artt. 55 e 56 dello stesso d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare ministeriale n. 75 del 1991. Prevede che la parcella vada presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisando che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione. Impone il deposito degli atti tramite la procedura P.A.T. con apposito modulo.

Infine, il Collegio dispone a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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