Superamento dell’esame dopo ammissione con riserva rende improcedibile il ricorso (TAR Lombardia n. 3799 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ripetuto a seguito di un provvedimento cautelare che abbia disposto l’ammissione con riserva, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse avverso il provvedimento di mancata ammissione o di non superamento dell’esame. L’esito positivo successivo, infatti, si estrinseca in un apprezzamento globale dello studente che elide l’originario giudizio negativo espresso dal consiglio di classe o dalla commissione esaminatrice, rendendo inutile la decisione nel merito della controversia.
Il Fatto
Uno studente frequentante l’ultimo anno di un Liceo scientifico di Milano impugnava davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il consiglio di classe, in data 6/6/2026, non lo aveva ammesso all’esame di maturità per la sessione 2025/2026, unitamente al relativo verbale di scrutinio finale. Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti e l’immediata ammissione all’esame, il cui inizio era previsto per il successivo 18/6/2026, sulla base dell’ordinanza ministeriale n. 54/2026.
L’istanza cautelare veniva accolta con decreto monocratico, disponendo l’ammissione con riserva dello studente all’esame di Stato. Successivamente lo studente superava l’esame con voto di 61/100 e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. L’Istituto scolastico non si costituiva in giudizio; si costituivano invece l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR, adito in sede cautelare, ravvisava i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., avendo verificato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e avendo le parti manifestato l’assenza di osservazioni oppositive.
Nel merito, il Collegio applicava il consolidato principio giurisprudenziale per cui il superamento dell’esame conclusivo del ciclo di istruzione, ripetuto a seguito di un provvedimento cautelare, elide l’originario giudizio negativo espresso dalla commissione esaminatrice o dal consiglio di classe. Ciò in quanto l’esito positivo si estrinseca in un apprezzamento globale dello studente, che supera e assorbe il precedente scrutinio di inidoneità.
La pronuncia richiamava al riguardo numerosi precedenti conformi, tra cui TAR Liguria, sez. I, n. 433 del 2025, TAR Puglia, Lecce, sez. II, nn. 1306-1307 del 2022, TAR Piemonte, sez. II, n. 713 del 2016 e TAR Liguria, sez. II, nn. 683-684 del 2013.
Ne derivava la conseguenza della improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo più lo studente trarre alcuna utilità dalla decisione sulla legittimità del diniego di ammissione originario, ormai superato dall’esito positivo dell’esame. In ragione della peculiarità della vicenda, il Tribunale disponeva la compensazione delle spese processuali e ordinava alla Segreteria l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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