Inefficacia della SCIA commerciale e sospensione cautelare: rigetto per carenza di fumus e periculum (TAR Calabria n. 367 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione e sgombero di locali nei quali si svolge un’attività economica legittima la dichiarazione di inefficacia della SCIA commerciale relativa all’attività medesima, privando di sufficienti profili di fondatezza il ricorso avverso tale declaratoria. In sede di istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il pregiudizio dedotto dal ricorrente ha natura meramente economica e non integra gli estremi del periculum in mora, non essendo irreparabile. Ne consegue il rigetto dell’istanza di sospensione e la condanna alle spese di fase secondo soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato l’inefficacia della SCIA commerciale presentata per lo svolgimento dell’attività di stabilimento balneare, assumendo di esserne legittimato in forza della concessione demaniale n. 9/2014. L’atto di rigetto era stato adottato dal Responsabile del SUAP e notificato all’interessato.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia, nonché l’accertamento del diritto a proseguire l’attività. Si costituiva in giudizio il Comune di Villapiana, resistendo all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto insussistenti sufficienti profili di fondatezza del ricorso, osservando che l’ordinanza di demolizione e sgombero dei locali non poteva non produrre effetti sul regolare svolgimento dell’attività economica ivi esercitata. La declaratoria di inefficacia della SCIA commerciale appariva, pertanto, coerente con il quadro fattuale e normativo descritto dagli atti.
Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che il pregiudizio dedotto dal ricorrente aveva natura economica e non era, conseguentemente, irreparabile. La sola compromissione patrimoniale derivante dall’interruzione dell’attività non integra il requisito dell’urgenza richiesto per la tutela cautelare.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza è stata respinta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di fase in favore del Comune, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese come per legge. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale.
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Nota della Redazione
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