L’ordine di sgombero quale provvedimento amministrativo esecutivo di precedenti ingiunzioni di demolizione (TAR Puglia n. 185 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sgombero di un immobile, emanato dall’Amministrazione comunale a valle di precedenti ordinanze di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, si configura come un provvedimento amministrativo autonomo, sebbene costituisca il segmento procedimentale terminale ed esecutivo dei pregressi interventi repressivi di illeciti edilizi. Tale ordine non integra un’illegittima applicazione dell’art. 823 c.c., atteso che la disciplina della proprietà dei beni pubblici non viene in rilievo quando l’atto sia funzionale all’esecuzione di misure ripristinatorie ormai consolidate ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che le censure avverso l’ordinanza di sgombero, prive di idoneo fumus boni iuris, non possono trovare accoglimento in sede cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, detentrice di un manufatto sito in Andria, impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva disposto lo sgombero dell’immobile entro venti giorni dalla notifica. Nel provvedimento gravato si richiamavano espressamente le pregresse ordinanze di demolizione e di acquisizione dei beni al patrimonio comunale, quale esito di interventi repressivi di illeciti edilizi.
La ricorrente contestava la legittimità dell’atto, assumendo l’illegittima applicazione della disciplina sulla appartenenza del manufatto al patrimonio disponibile dell’Ente locale e chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Il Comune di Andria non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo le censure prive di idoneo fumus boni iuris. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che l’ordinanza di sgombero si colloca a valle dei provvedimenti di ripristino definitivamente consolidati di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, costituendone il segmento procedimentale terminale ed esecutivo.
Quanto alla prospettazione attorea, il Tribunale ha chiarito che risulta del tutto irrilevante la ritenuta appartenenza del manufatto al patrimonio disponibile dell’Ente locale. Non viene in rilievo, infatti, un’ipotesi di illegittima applicazione dell’art. 823 c.c., disposizione che non è formalmente richiamata nel provvedimento gravato, poiché l’atto non concerne la disciplina dei beni pubblici ma l’esecuzione di misure repressive di abusi edilizi.
Richiamando un condivisibile orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha affermato che l’ordine di sgombero è configurabile, in fattispecie del tipo di quella in esame, quale vero e proprio provvedimento amministrativo, sebbene esecutivo di precedenti atti repressivi di illeciti edilizi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 6659/2024). Tale qualificazione esclude che possano trovare ingresso le censure basate sull’assunta natura non amministrativa dell’atto.
Alla luce del quadro giuridico-fattuale emergente dalla sommaria delibazione tipica della fase cautelare, le censure formulate non sono assistite da idoneo fumus boni iuris. Il Tribunale ha quindi respinto l’istanza, compensando integralmente le spese della fase incidentale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.