Ottemperanza per spese di lite non pagate: termini, commissario ad acta e spese (TAR Lombardia n. 3787 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. avverso il mancato pagamento di spese di lite liquidate dal giudice ordinario è accolta quando risulta inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione soccombente è condannata a dare esecuzione al giudicato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo nomina sin da subito il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente, il quale, a semplice richiesta della parte, provvede entro 60 giorni, anche avvalendosi del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Il ricorrente agiva in proprio dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su tre sentenze del Tribunale di Busto Arsizio, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di spese legali, con distrazione a favore del ricorrente, per un importo complessivo di € 1.608,00, oltre spese generali e accessori. Le sentenze erano state notificate all’Amministrazione e, per la mancata impugnazione, erano passate in giudicato, come da attestazioni della Cancelleria.
Non essendo seguito alcun pagamento, né essendo decorso utilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese del giudizio. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emerso che le sentenze del giudice del lavoro erano state notificate al Ministero nelle date indicate e che, alla data di notifica del ricorso per ottemperanza, risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Tale termine ha natura dilatoria e la sua scadenza è condizione per poter validamente agire in executivis.
Il Collegio ha quindi disposto la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione alle sentenze, limitatamente alle spese di lite, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. Tale organo, quale ausiliario del giudice, è chiamato a porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni dalla richiesta della parte, anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in € 400,00, oltre accessori e contributo unificato, tenuto conto del limitato impegno difensivo richiesto in una causa di carattere seriale, come chiarito dal richiamo a Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24 aprile 2026.
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Nota della Redazione
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