Reddito di cittadinanza e parametro errato nel rigetto della conversione del permesso (TAR Sicilia n. 587 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, la valutazione del requisito reddituale deve parametrarsi all’importo annuo dell’assegno sociale riferito all’anno cui il reddito dichiarato si riferisce, e non a quello di un periodo d’imposta successivo. Il raffronto con il parametro errato integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e vizia il diniego. La Questura, inoltre, deve tenere conto degli indici di inserimento sociale e non può fondare il rigetto su un presupposto di fatto smentito da una pronuncia penale di assoluzione. Il ricorso introduttivo avverso il primo diniego, sostituito dal decreto confermativo adottato in esecuzione dell’ordinanza di remand, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice ne accerta comunque l’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale, ha chiesto alla Questura la conversione in permesso per lavoro subordinato. L’amministrazione ha rigettato l’istanza con decreto del 25 febbraio 2025, rilevando l’insufficienza del reddito annuo e l’assenza di un importo almeno pari al minimo di legge.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’errore sul dato reddituale e la mancata traduzione del preavviso. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 298/2025, disponendo il riesame e imponendo all’amministrazione di tener conto dell’erroneità del reddito considerato e degli ulteriori elementi di inserimento sociale. Con decreto del 6 agosto 2025 la Questura ha confermato il rigetto. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto una questione processuale. Il decreto confermativo del 6 agosto 2025 non costituisce mera esecuzione dell’ordinanza cautelare, ma l’esito di una nuova valutazione e di una nuova volontà di provvedere. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 5662 del 2023, il Tribunale osserva che il rinvio a nuova determinazione dell’amministrazione dà vita a un nuovo assetto del rapporto e rende improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.

Poiché il ricorrente ha dichiarato di conservare interesse a una pronuncia anche a fini risarcitori, il giudice procede all’accertamento ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a. Il decreto del 25 febbraio 2025 è illegittimo: si fonda su un dato reddituale palesemente erroneo. La motivazione indica una certificazione unica attestante per il 2023 un reddito di € 5.826,45, mentre il modello 730/2024 reca, al rigo 71, l’importo di € 6.795,00. L’errore è stato determinante, perché l’importo annuo dell’assegno sociale per il 2023 è superiore al reddito considerato dalla Questura ma inferiore a quello effettivamente dichiarato.

Sono fondati anche i motivi aggiunti avverso il decreto di conferma. Il parametro reddituale preso a riferimento attiene a un periodo d’imposta diverso da quello cui il reddito si riferisce: l’amministrazione ha raffrontato il reddito 2023 con l’assegno sociale del 2024, anziché con quello del 2023. Anche in tal caso l’errore è determinante.

Il collegio rileva un ulteriore vizio di istruttoria. La Questura ha ritenuto che il ricorrente abbia indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, ma questi è stato assolto dall’accusa, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Gela n. 84/25, resa in applicazione di Corte cost. n. 31/2025. Infine, l’amministrazione non ha valutato l’inserimento sociale: l’undicennale permanenza in Italia, l’abitazione stabile e l’attestazione di alfabetizzazione. I motivi aggiunti sono accolti e il decreto annullato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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