Sei scatti stipendiali e riliquidazione TFS anche per quiescenza a domanda (TAR Sicilia n. 577 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno, previsto dall’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella L. 20 novembre 1987, n. 472, come introdotto dall’art. 21, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 232, spetta ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche al dipendente che sia stato collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti del comma 2 della medesima disposizione, ossia il compimento dei 55 anni di età e la maturazione di almeno 35 anni di servizio utile. L’INPS è l’unico soggetto competente a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio ed è dunque l’ente dotato di legittimazione passiva nel giudizio volto alla riliquidazione. Accertato il diritto, l’ente previdenziale va condannato alla rideterminazione del TFS con corresponsione delle differenze, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia Penitenziaria, è stato collocato in quiescenza a domanda avendo maturato un’anzianità contributiva utile ai fini TFS superiore ad anni 35 e un’età anagrafica di almeno 55 anni. Ha chiesto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, deducendo che l’INPS aveva liquidato il trattamento senza tenere conto della maggiorazione.
Dopo una diffida inoltrata a mezzo PEC rimasta senza riscontro, il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’accertamento del diritto alla riliquidazione, la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze con interessi e rivalutazione, nonché la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. L’INPS si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione passiva dell’INPS. Richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che l’unico soggetto competente a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio è l’ente previdenziale. Ne deriva che il giudizio è stato correttamente instaurato nei confronti dell’Istituto.
Nel merito, la decisione muove dalla disciplina dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, come introdotto dall’art. 21 della L. n. 232/1990. Il comma 1 attribuisce, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti del 2,5% ciascuno in favore del personale ivi indicato in caso di cessazione per età, inabilità o decesso. Il comma 2 estende il medesimo beneficio anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
La questione giuridica centrale è dunque se il beneficio spetti anche in caso di cessazione a domanda. Il Tribunale risolve il quesito in senso affermativo, sulla base della stessa formulazione del comma 2, che contempla espressamente l’ipotesi del collocamento in quiescenza su richiesta dell’interessato, subordinandola unicamente al possesso dei requisiti anagrafici e contributivi.
Il Collegio verifica poi in concreto la sussistenza di tali requisiti. Dalla documentazione prodotta — atti di quiescenza e prospetto di liquidazione del TFS — risulta che il ricorrente è stato collocato in quiescenza a domanda ed era, al momento della cessazione dal servizio, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6-bis, comma 2: compimento dei 55 anni di età e maturazione di almeno 35 anni di servizio utile. Il diritto al riconoscimento dei sei scatti ai fini della riliquidazione dell’indennità di buonuscita è pertanto accertato.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti del 2,5% ciascuno e condanna l’INPS alla rideterminazione del trattamento, con corresponsione delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. Le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione di riferimento e la natura della controversia ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Istituto, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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