Graduatoria concorsuale sostituita: improcedibile il ricorso non esteso all’atto conclusivo (TAR Sicilia n. 2509 del 20.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la graduatoria di una procedura selettiva, dapprima impugnata nella sua versione provvisoria, viene integralmente sostituita dall’atto conclusivo che approva la graduatoria definitiva, il ricorrente che non estenda l’impugnazione a tale provvedimento vede venire meno l’interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò vale anche quando la posizione del ricorrente resti invariata, poiché il petitum sostanziale investe la rideterminazione del punteggio e la modifica della graduatoria vigente, con incidenza sulle posizioni dei controinteressati. Nel merito, il soccorso istruttorio non è obbligo assoluto e illimitato: recede davanti ai principi di autoresponsabilità, par condicio e imparzialità quando la lex specialis imponga modalità determinate di dichiarazione dei titoli. Non è emendabile, pertanto, l’omessa compilazione delle sezioni telematiche destinate ai titoli, non supplendo gli allegati alla domanda.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a una selezione pubblica per soli titoli, bandita da una azienda ospedaliera, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato nel profilo di operatore socio-sanitario. La domanda è stata presentata mediante piattaforma telematica, articolata in sezioni dedicate alle diverse categorie di titoli.

Non collocato tra gli utilmente inclusi, il ricorrente ha impugnato la deliberazione di approvazione della graduatoria e i successivi aggiornamenti, deducendo che la Commissione avrebbe dovuto valutare titoli indicati soltanto nelle dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda. L’azienda si è costituita, eccependo che i titoli non erano stati inseriti negli appositi campi della piattaforma e resistendo nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la sopravvenienza. Nel corso del giudizio la procedura si è conclusa con una deliberazione che, prendendo atto dei verbali di riesame della Commissione, ha approvato la graduatoria definitiva, espressamente destinata a modificare e sostituire la precedente. Non si tratta di atto meramente ricognitivo o confermativo, ma di provvedimento conclusivo con autonoma efficacia lesiva, idoneo a regolare in via definitiva l’assetto degli interessi.

Da ciò deriva l’onere del ricorrente di estendere l’impugnazione al nuovo atto, unica fonte attuale della lesione. Il giudizio proposto avverso gli atti superati perde, altrimenti, utilità concreta. La circostanza che la posizione del ricorrente sia rimasta invariata non muta la conclusione: diversamente dai giudizi sull’esclusione dalla procedura, qui il petitum sostanziale investe la rideterminazione del punteggio e la modifica della graduatoria, con incidenza sui controinteressati. Il ricorso è pertanto improcedibile.

In via di ulteriore definizione, il Collegio esamina i motivi, giudicandoli infondati nel merito. Il soccorso istruttorio non è obbligo incondizionato e recede davanti al principio di autoresponsabilità del concorrente, alla par condicio e all’imparzialità, specie nelle procedure comparate di massa. La lex specialis vincola sia i candidati sia l’Amministrazione, in forza del principio di autovincolo.

Nel caso concreto la disciplina imponeva la dichiarazione dei titoli mediante specifici campi della piattaforma, escludendo la valutabilità di quelli resi con modalità difformi. Il Collegio esclude che si tratti di mera irregolarità formale o di errore materiale percepibile: valorizzare gli allegati imporrebbe alla Commissione un’attività ricognitiva e selettiva, sostanzialmente integrativa della domanda dopo la scadenza, in contrasto con i principi richiamati. Il precedente invocato dal ricorrente è distinto, riguardando un’ipotesi di volontà sostanziale immediatamente desumibile dalla domanda ritualmente compilata.

Parimenti infondate sono le censure sulla trasparenza: l’integrale deposito documentale in giudizio ha consentito al ricorrente di articolare ampi motivi aggiunti, senza compressione del diritto di difesa. La Commissione, inoltre, si è espressamente pronunciata sull’istanza di riesame confermando il punteggio attribuito. Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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