Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 543 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, quindi ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato. Al destinatario può essere imposto il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. In caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il dirigente apicale della struttura competente, senza compenso, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che, in accoglimento delle loro domande, aveva condannato il Ministero all’emissione in loro favore della carta docente e all’assegnazione sulla stessa di importi variabili, spendibili ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

Il titolo, notificato in forma esecutiva, è passato in giudicato senza che l’amministrazione vi abbia dato corso. Di qui il ricorso all’art. 114 c.p.a. per conseguire l’esecuzione coattiva del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza. La documentazione in atti prova il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica.

Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione è condannata a provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al pagamento integrale delle spettanze rivendicate.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale ministeriale, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Collegio esclude il compenso per l’ausiliario. Richiama la previsione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, ritenendola applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di plurimi precedenti.

È altresì disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in favore del difensore antistatario secondo i minimi della procedura esecutiva mobiliare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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