Ottemperanza al giudicato civile e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1459 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di rito e di merito e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato civile nei termini assegnati. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, previsto per l’azione esecutiva in danno dell’amministrazione, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza. Il commissario ad acta nominato in caso di protratta inottemperanza non incontra, nell’esercizio del potere conferitogli, il limite delle proprie ordinarie attribuzioni funzionali e può delegare l’incarico a qualunque soggetto ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno di competenze. Il compenso commissariale è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza quando l’incarico è affidato a un dirigente o funzionario pubblico ed è connesso ai compiti istituzionali.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 195/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere la retribuzione professionale docente per un importo determinato. Il titolo è stato notificato in via telematica al Ministero, presso il suo domicilio reale.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza chiedendo il pagamento delle somme liquidate, capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero resistente si costituisce con mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica a mezzo posta elettronica certificata al domicilio reale del Ministero soccombente è stata ritenuta idonea.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui i 120 giorni stabiliti dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 si applicano anche al giudizio di ottemperanza. Non essendovi contestazione sull’inerzia dell’amministrazione, la domanda è accolta.

Il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delega.

Sul punto la sentenza fissa un principio rilevante: il potere del commissario non è limitato dalle sue ordinarie attribuzioni, potendo essere nominato qualsiasi soggetto pubblico o privato con competenze adeguate. La delega può quindi essere disposta a favore di qualunque soggetto dell’amministrazione ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici. La finalità è evitare che modifiche interne di competenze diventino ulteriore motivo di ritardo.

Quanto al compenso del commissario, esso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di dirigente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Rilevata la serialità del contenzioso sulla retribuzione professionale docente, il Collegio dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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