Dehors su suolo pubblico: il dissenso in conferenza di servizi va motivato (TAR Sicilia n. 541 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conferenza di servizi decisoria, le determinazioni di dissenso devono essere congruamente motivate e, in caso di dissenso, indicare in modo chiaro e analitico le modifiche necessarie ai fini dell’assenso. Gli atti di dissenso privi di tali caratteristiche equivalgono ad assenso senza condizioni. Ne consegue l’illegittimità per difetto di motivazione della determinazione negativa che recepisca un parere non congruamente motivato, senza indicare le modifiche progettuali necessarie all’assenso.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale di somministrazione di bevande e alimenti, ha impugnato la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex art. 14-bis, l. n. 241/1990, con cui il Comune ha respinto l’istanza di installazione di un dehors su area pubblica, da realizzarsi su due stalli di sosta a pagamento. Il diniego si fondava sul parere negativo del locale Comando di polizia municipale.
Nel corso del giudizio, con ordinanza n. 2311/2025, la Sezione ha onerato il Comune di produrre il parere negativo posto a base del provvedimento. L’amministrazione ha chiarito che la ricorrente aveva presentato due istanze, entrambe definite con parere non favorevole. In udienza il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente nel frattempo installato un dehors diverso mediante S.C.I.A. dell’8.5.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta entrambe le eccezioni in rito. Quanto alla pretesa inutilizzabilità della produzione documentale, si richiama il generale obbligo delle amministrazioni resistenti di produrre “gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio” (art. 46, comma 2, cod. proc. amm.). Trattandosi di istanze presentate dal medesimo soggetto, per la medesima attività, a dieci giorni l’una dall’altra, la produzione di entrambi i pareri non è ultronea.
Parimenti infondata è l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il dehors di cui la ricorrente può disporre è limitato ai soli giorni di fine settimana, mentre quello richiesto con l’istanza del 29.3.2024 riguarda la realizzazione di un’area delimitata con tavolini e ombrelloni, non limitata al fine settimana. Le due installazioni non sono sovrapponibili: non può quindi sostenersi che l’autorizzazione più limitata abbia fatto venir meno l’interesse a contestare il diniego.
Nel merito il ricorso è fondato per l’assorbente fondatezza della prima censura. Il parere della polizia municipale del 20.4.2024 non è congruamente motivato: esso si limita ad esprimere “parere negativo”, senza altro. Anche valorizzando il precedente parere reso su altra istanza, emergerebbe al più un preteso contrasto con l’art. 4, comma 5, del locale regolamento, secondo cui l’ingombro del manufatto, se installato anche parzialmente sulla carreggiata, deve mantenere liberi gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia e di raccolta dei rifiuti, non inferiori a metri lineari 3,50.
Tale prescrizione non comporta alcun automatico rigetto di istanze analoghe: impone, al più, la loro conformazione al rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, l.r. n. 7/2019, come dell’art. 14-bis, comma 3, l. n. 241/1990, le determinazioni di dissenso in conferenza semplificata devono essere congruamente motivate e indicare in modo chiaro e analitico le modifiche necessarie ai fini dell’assenso. Gli atti di dissenso privi di tali caratteristiche equivalgono ad assenso senza condizioni (art. 18, comma 4, l.r. n. 7/2019, coerente con l’art. 14-bis, comma 4, l. n. 241/1990).
Nella specie il parere non è motivato né indica le modifiche al progetto necessarie per il parere favorevole. La determinazione impugnata è quindi illegittima per difetto di motivazione. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri due. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione sull’istanza, da adottare nel rispetto del regolamento sui dehors; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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