Ritiro cautelativo armi legittimo su querela di terzi (TAR Sicilia n. 2395 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro cautelativo delle armi disciplinato dall’art. 39, comma 2, TULPS è provvedimento a natura preventiva e cautelare, distinto dal divieto di detenzione armi e dal ritiro del porto d’armi, e trova fondamento nella sola querela di terzi per reati che coinvolgono l’uso o la custodia delle armi. Esso è sufficientemente motivato con il riferimento alla denuncia, senza che rilevi l’assenza di condanna o l’esito del procedimento penale, demandandosi alla Prefettura la più approfondita attività istruttoria. La circostanza che il ritiro sia disposto a distanza di mesi dalla querela non fa venir meno le ragioni d’urgenza, ove coerente con le indagini in corso. Il verbale di ritiro, pur temporaneo, non ha durata prestabilita, e l’eventuale inerzia della Prefettura va fatta valere in sede procedimentale o con ricorso avverso il silenzio.
Il Fatto
Con verbale del 21 dicembre 2023 la Questura di Messina disponeva il ritiro cautelativo di una pistola regolarmente denunciata e detenuta dal ricorrente presso la propria abitazione. Il provvedimento si fondava sull’esito di un controllo al sistema SDI, dal quale risultava che il ricorrente, unitamente ai figli, era stato deferito all’Autorità giudiziaria a seguito di querela di terzi per maltrattamenti in famiglia, omissione di soccorso, minaccia ed estorsione.
Il ricorrente impugnava il verbale davanti al TAR Sicilia, deducendo la carenza di motivazione e la sostanziale irrilevanza della sola querela, non seguita da alcuna misura cautelare o condanna, oltre alla violazione dei termini procedimentali per la natura sine die del ritiro. Costituitisi il Ministero dell’Interno e la Questura, la Sezione rigettava la domanda cautelare con ordinanza n. 137 del 29 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la cornice normativa applicabile, individuando nell’art. 39, comma 2, TULPS — comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 121 del 2013 — la norma speciale che, nei casi d’urgenza, consente agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza l’immediato ritiro cautelare delle armi detenute e regolarmente denunciate, con obbligo di immediata comunicazione al Prefetto. Richiama altresì l’art. 38, comma 3, TULPS, che attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza la facoltà di eseguire verifiche e prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
Su tali basi il Collegio riconosce in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nella valutazione dei requisiti di affidabilità nell’uso e nella custodia delle armi, non esistendo nel nostro ordinamento posizioni di diritto soggettivo alla detenzione e al porto d’armi, che costituiscono eccezioni al generale divieto. Il compito dell’autorità non è sanzionatorio né punitivo, ma di natura cautelare e preventiva, volto a prevenire abusi a tutela della privata e pubblica incolumità.
Quanto al primo motivo, il TAR esclude la dedotta carenza di motivazione: il ritiro cautelativo è sufficientemente motivato anche con il solo riferimento alla denuncia di terzi per i reati di cui agli artt. 572, 593, 612 e 629 cod. pen., restando la più approfondita istruttoria demandata alla Prefettura. Irrilevante è l’assenza di condanna, poiché il provvedimento si fonda sulla presentazione della querela, dalla quale è scaturito un procedimento penale in fase di indagini. Il Collegio distingue le pronunce invocate dal ricorrente, riferite al divieto di detenzione e al ritiro del porto d’armi, dalla diversa misura del ritiro cautelativo. Il ritardo di quasi tre mesi rispetto alla querela non elide le ragioni d’urgenza, risultando coerente con le indagini in corso.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che il ricorrente era privo di altri titoli autorizzatori in materia di armi e che il provvedimento non aveva disposto alcuna sospensione del porto d’armi, ma solo il ritiro cautelativo della pistola. Ne consegue l’ininfluenza dell’art. 21 quater, legge n. 241 del 1990 e l’insussistenza della violazione dell’art. 2 della stessa legge: il verbale di ritiro, pur intrinsecamente temporaneo, non ha durata prestabilita, spettando alla Questura la tempestiva comunicazione al Prefetto. L’eventuale ritardo prefettizio non inficia il ritiro, autonomamente disposto, e può essere sollecitato in sede procedimentale o fatto valere con ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 593 c.p. – Omissione di soccorso
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 629 c.p. – Estorsione