Comunità terapeutica psichiatrica ammessa solo in regime di accreditamento (TAR Sicilia n. 535 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le strutture dell’area residenziale psichiatrica, e in particolare le comunità terapeutiche per malati psichiatrici, sono organicamente inserite nel Dipartimento di Salute Mentale e svolgono funzioni integrative rispetto al servizio pubblico. Esse possono essere esercitate esclusivamente in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992, e non in regime libero professionale. Ne consegue che è illegittima l’autorizzazione rilasciata ex art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 che imponga alla struttura privata la destinazione esclusiva all’attività sanitaria in regime privato e libero professionale, poiché consente la captazione diretta dei malati psichiatrici al di fuori del sistema pubblico.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto all’Assessorato regionale della Salute, ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, il parere di compatibilità per la realizzazione di una comunità socio-riabilitativa destinata a venti posti letto per malati psichiatrici parzialmente non autosufficienti. L’amministrazione rilasciò l’autorizzazione, ma vi appose due restrizioni: la destinazione dell’attività esclusivamente in regime privato e libero professionale e la limitazione della capacità recettiva a un massimo di dieci posti.
La società impugnò il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, eccesso di potere e travisamento della giurisprudenza amministrativa richiamata dall’amministrazione. A fondamento delle restrizioni, infatti, l’Assessorato aveva invocato una pronuncia del C.G.A.R.S. relativa a un caso in cui il privato intendeva operare senza accreditamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo della tutela della salute mentale. L’art. 34 legge n. 180/1978 e il regolamento di cui al d.P.R. 07.04.1994 hanno istituito i Dipartimenti di Salute Mentale quali strutture delle Aziende sanitarie cui fanno capo tutte le attività territoriali e ospedaliere dell’assistenza psichiatrica. Il successivo d.P.R. 10.11.1999 ha ribadito tale assetto.
In Sicilia il sistema è stato recepito dal D.A. 31.01.1997, che al punto G) disciplina i presìdi dell’area residenziale. Questi possono essere garantiti dal servizio pubblico o dal privato attraverso un rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, secondo la normativa in materia di accreditamento. Il D.A. opera un chiaro rinvio all’accreditamento e agli obblighi che ne derivano.
Da tale ricostruzione il TAR deduce che la comunità terapeutica è organicamente inserita nel DSM e ne costituisce una componente organizzativa. L’inserimento nella rete pubblica impone una programmazione sanitaria e un contingentamento numerico, indispensabili per prevedere la spesa per la tutela della salute mentale.
Su questa base il Collegio accoglie la censura principale. La struttura che la ricorrente intende realizzare può essere esercitata esclusivamente in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992, e non in regime libero professionale. Il caso richiamato dall’amministrazione era diverso: riguardava un privato che intendeva operare senza accreditamento, ricoverando i malati e riscuotendo il compenso direttamente da essi, fuori dal controllo del DSM.
Quanto alla limitazione a dieci posti, il TAR rileva che l’amministrazione stessa ha riconosciuto, in memoria, che l’inciso finale del provvedimento non contiene alcuna condizione lesiva, ma una mera indicazione del dato normativo. Si tratta di un potere non ancora esercitato, sul quale è precluso al Collegio pronunciarsi. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con l’Assessorato chiamato a pronunciarsi espressamente e motivatamente sull’istanza, anche con riferimento ai parametri numerici previsti per le comunità terapeutiche. Spese compensate.
Nota della Redazione
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