Il bilanciamento tra esigenze dell’Amministrazione e esigenze personali del candidato non vizia la scelta della sede di servizio (TAR Puglia n. 78 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di assegnazione della sede di servizio di un vincitore di concorso, l’Amministrazione deve operare un bilanciamento tra le proprie esigenze organizzative e le esigenze personali, economiche, familiari e sanitarie del candidato. Tuttavia, tale valutazione non è illegittima qualora l’Amministrazione stesso dimostri di aver preso in considerazione la possibilità di impiego nella sede richiesta e di averla scartata per l’assenza di posizioni organiche libere, a condizione che il provvedimento motivi compiutamente l’esito negativo. La mera preferenza per una sede diversa, basata su esigenze personali, non può prevalere sulla determinazione organizzativa dell’Amministrazione quando questa risulti supportata da un’istruttoria che ne evidenzi le ragioni di opportunità tecnica.
Il Fatto
Un candidato, risultato idoneo ad una procedura di reclutamento per il profilo di “Assistente tecnico per i sistemi informativi”, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione della Difesa lo invitava a presentarsi a Roma per la sottoscrizione del contratto di lavoro. Il ricorrente, che aveva prestato servizio militare in Puglia, chiedeva di essere destinato a una sede nella stessa Regione, deducendo esigenze personali, economiche, familiari e sanitarie. L’Amministrazione, invece, lo aveva assegnato al Centro Intelligence Interforze di Roma, in quanto, all’esito delle verifiche effettuate, risultava l’unica sede con posizioni organiche disponibili.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la domanda cautelare, soffermandosi sulla asserita illegittimità del provvedimento di assegnazione della sede di servizio. Il Collegio ha ritenuto infondate le censure del ricorrente, osservando come l’Amministrazione avesse correttamente operato un bilanciamento tra le proprie esigenze e quelle personali del candidato.
In particolare, il Giudice ha valorizzato l’istruttoria compiuta dall’Amministrazione, dalla quale era emerso che lo Stato Maggiore della Marina aveva in un primo momento verificato la possibilità di un impiego del ricorrente presso gli Enti della Marina Militare in Puglia, riscontrando però l’indisponibilità di posizioni organiche libere nell’ultima Regione di servizio del militare. La medesima verifica, estesa su tutto il territorio nazionale, aveva dato esito negativo, portando alla richiesta di disponibilità ad altre articolazioni della Difesa, con riscontro positivo solo da parte dello Stato Maggiore della Difesa, che aveva offerto il posto presso il Centro Intelligence Interforze di Roma.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la scelta della sede di Roma non fosse arbitraria, ma rappresentasse l’esito di una valutazione discrezionale ampiamente motivata. Tale esito non poteva essere invalidato dalla mera preferenza del ricorrente per la sede pugliese, in quanto la decisione amministrativa si basava su un dato oggettivo (l’assenza di posti vacanti nella sede richiesta) che rendeva ragionevole l’assegnazione alternativa. La circostanza che il ricorrente avesse maturato in passato un servizio in Puglia non costituiva, di per sé, un titolo per ottenere la stessa sede, non essendo emerso alcun obbligo in tal senso. La sospensiva è stata, quindi, respinta, con compensazione delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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