Ottemperanza per Carta Docente: il TAR nomina commissario ad acta ma nega l’astreinte (TAR Sardegna n. 231 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del docente e decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo deve disporre l’esecuzione, assegnando all’Amministrazione un termine per adempiere e nominando fin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere legittimamente negata qualora sussistano “altre ragioni ostative”, come la complessità del procedimento di attivazione della Carta, la serialità del contenzioso e la natura non alimentare del beneficio.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta Elettronica del docente per l’anno scolastico, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle la prestazione previa emissione della Carta stessa. Il giudicato si era formato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.

Nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire la pronuncia e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Aveva inoltre domandato la condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accertato la fondatezza del ricorso, verificando la regolarità della notifica della sentenza al Ministero, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha quindi disposto l’accoglimento della domanda di ottemperanza, condannando l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato sin da subito il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per l’esecuzione.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento della astreinte, il Collegio l’ha respinta, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 15 del 2014, citata nel testo) secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede la verifica dell’insussistenza di “altre ragioni ostative” all’applicazione della misura, oltre al limite negativo della manifesta iniquità.

Nel caso di specie, il TAR ha individuato tali ragioni nella complessità del procedimento di attivazione della Carta Elettronica, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale sul punto. Ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma incentivo eventuale, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. La statuizione è stata adottata in coerenza con i propri precedenti arresti, richiamati in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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