Ottemperanza al giudicato sul beneficio docente art 1 comma 121 (TAR Marche n. 574 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, l’Amministrazione che non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa è tenuta all’esecuzione integrale del titolo. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate anche in considerazione della mancata contestazione dell’inadempimento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, maturato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione delle somme liquidate, con le modalità previste per i docenti di ruolo.
La sentenza, notificata e non impugnata, è passata in giudicato. L’Amministrazione non ha però dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza contrastare nel merito la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’istanza è infatti decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, condizione richiesta per l’esperibilità del rimedio.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. Il TAR ha valorizzato il comportamento processuale dell’Amministrazione: costituitasi solo formalmente, essa non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Su questa base il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza dopo la scadenza del termine. Il commissario provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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