Accesso agli atti cimiteriali e onere di dichiarazione negativa dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 379 del 07.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione destinataria di un’istanza di accesso agli atti è tenuta a ostendere tutti i documenti nella propria disponibilità ovvero, ove non li possegga, a rendere una dichiarazione negativa, assumendosene le relative responsabilità. La consegna di un solo atto, per di più in data successiva alla proposizione dell’istanza, non integra adempimento dell’obbligo di ostensione quando la richiesta abbia ad oggetto gli atti inerenti a un determinato procedimento nel loro complesso. L’amministrazione che abbia già osteso parte dei documenti implicitamente esclude l’esistenza di controinteressati ovvero la prevalenza del loro diritto alla riservatezza rispetto all’interesse ostensivo del richiedente. Su di essa grava, pertanto, l’onere della dichiarazione negativa.

Il Fatto

Il ricorrente, contitolare di una sepoltura gentilizia nel cimitero comunale, ha chiesto al Comune, con PEC del 4.6.2025, copia di tre gruppi di documenti: le pagine del registro cimiteriale delle sepolture relative a determinati soggetti (punto A), gli atti inerenti al seppellimento di un soggetto tumulato nel 2020 nella medesima sepoltura (punto B) e il progetto di sepoltura gentilizia risalente alla metà degli anni Cinquanta (punto C). L’interesse addotto era verificare la correttezza delle tumulazioni e l’apposizione di una lapide riferita a una seconda famiglia.

Formatosi il diniego tacito ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, il ricorrente ha proposto ricorso. Nel corso del giudizio ha dichiarato cessata la materia del contendere sul punto A, per intervenuto accesso, mantenendo l’interesse al merito sui punti B e C. Sull’istanza del 3.4.2025, addotta dall’amministrazione, è stata prospettata una possibile parziale inammissibilità quanto al punto B.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato separatamente i tre punti dell’istanza ostensiva. Quanto al punto A, ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, dichiarando la parziale improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di pronunciarsi sull’ammissibilità, definita “più che dubbia” in ragione della reiterazione di una precedente richiesta dell’aprile 2025.

Sul punto B, il Tribunale ha anzitutto escluso che l’istanza del 3.4.2025 avesse ad oggetto gli stessi documenti: la richiesta del 4.6.2025, dopo aver reiterato i documenti sub A, ha fatto “inoltre” riferimento ai punti B e C. È emerso che il Comune ha prodotto la sola autorizzazione alla sepoltura del 2020, peraltro datata 2.12.2025, dunque in epoca successiva alla proposizione dell’istanza e, anzi, alla stessa camera di consiglio del 2.12.2025. L’amministrazione non ha però comunicato che quello fosse l’unico documento nella sua disponibilità.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui è onere dell’amministrazione rendere una dichiarazione negativa quando non sia in possesso dei documenti richiesti, assumendosene le responsabilità, come affermato da Cons. St., sez. V, n. 9622 del 2023 e Cons. St., sez. VI, n. 7896 del 2022. L’istanza del 4.6.2025 non si è limitata a chiedere la sola autorizzazione, ma tutti gli atti inerenti al seppellimento: ne deriva l’obbligo di ostendere ogni documento disponibile o di dichiarare di non averne altri.

Il Tribunale ha precisato che, avendo il Comune osteso l’autorizzazione, ha implicitamente escluso l’esistenza di controinteressati, quali gli eredi dell’inumato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990, o comunque la prevalenza del loro diritto alla riservatezza rispetto all’interesse del ricorrente, ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. La mancanza di interventori ad opponendum conferma la non ostatività di tale profilo.

Quanto al punto C, il ricorso è stato rigettato: il Comune, con dichiarazione del 28.11.2025, ha reso un riscontro negativo, assumendosene la responsabilità. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato parzialmente improcedibile, parzialmente rigettato e accolto nel resto. L’amministrazione è stata condannata a esibire i documenti del punto B o a rendere dichiarazione negativa nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. Le spese sono state dichiarate irripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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