Ottemperanza al giudicato e astreinte: crisi di finanza pubblica esclude la penalità (TAR Campania n. 1480 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. è ricevibile quando depositato entro quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. L’inadempimento dell’obbligo di pagamento posto dal titolo esecutivo giustifica l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta, con assegnazione di termine per l’esecuzione. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. non è però dovuta quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano una delle altre ragioni ostative che la norma aggiunge al limite della manifesta iniquità.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 884/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire, tramite la Carta elettronica del docente, la somma di 2.000,00 euro oltre accessori per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in 800,00 euro.
Il titolo era stato notificato dall’Amministrazione e risultava passato in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, il ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti processuali, rilevando che il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, e ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Tribunale ha accertato che le statuizioni del titolo esecutivo non hanno ricevuto esecuzione e che l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento, richiamando sul punto l’onere della prova dell’adempimento (TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997/2023; Cass., Sezioni Unite Civili, n. 13533/2001).
Il ricorso è stato quindi accolto e, per l’effetto, è stato ordinato al Ministero di provvedere all’attivazione della Carta elettronica del docente nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, tenuto a dare completa ed esatta esecuzione al titolo, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico interno alla struttura debitrice.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Tribunale ha richiamato Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, proprio in considerazione della specialità, favorevole, del debitore pubblico. Su questa base il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna al pagamento della penalità di mora, richiamando TAR Lazio, sez. III, n. 9022/2018; TAR Lazio, sez. II, n. 3101/2018; TAR Campania, sez. VII, n. 3836/2018.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in 800,00 euro per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e accessori di legge, con rimborso forfettario del 15% e del contributo unificato se versato.
Nota della Redazione
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