Atto meramente confermativo non impugnabile: no alla riedizione del diniego di sanatoria (TAR Sicilia n. 381 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’amministrazione si limita a riscontrare l’istanza di ritiro in autotutela, ribadendo le ragioni già espresse in un precedente diniego e senza riaprire l’istruttoria, non costituisce esercizio di un potere di secondo grado né atto di conferma propria, ma mera conferma di provvedimenti ormai inoppugnabili. Esso, in quanto privo di autonoma valenza provvedimentale e di nuovi effetti giuridici, non è suscettibile di autonoma impugnazione e non può divenire strumento per rimettere in discussione, in via mediata e tardiva, provvedimenti definitivi. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, dell’azione risarcitoria, che presuppone indefettibilmente l’esistenza di un provvedimento amministrativo in senso proprio suscettibile di sindacato.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato adibito a civile abitazione e di un garage nel territorio comunale, avevano ottenuto il diniego della sanatoria edilizia e, successivamente, l’ordinanza di demolizione. Entrambi i provvedimenti erano stati impugnati con un ricorso poi dichiarato perento. Nel 2022 i proprietari hanno chiesto al Comune l’annullamento in autotutela di quei provvedimenti, deducendone l’illegittimità sulla base di una relazione tecnica di parte.

Con nota dell’11 agosto 2022 il Comune ha riscontrato l’istanza, confermando la correttezza dell’istruttoria originaria quanto alla collocazione dell’immobile entro la fascia dei 150 metri dalla battigia e all’epoca di realizzazione. Tale nota è stata impugnata davanti al TAR Sicilia, unitamente alla richiesta di risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la nota dell’11 agosto 2022 alla stregua di un atto meramente confermativo. Il Comune si è limitato a riscontrare l’istanza di ritiro in autotutela, ribadendo principi di diritto e condizioni di fatto, senza riaprire l’istruttoria, senza riesaminare nel merito la vicenda edilizia e senza introdurre alcuna nuova determinazione autoritativa incidente sulla sfera giuridica degli interessati. Manca, dunque, l’esercizio di un potere di secondo grado e difetta la qualificazione come atto di conferma propria.

Da tale premessa discende il difetto di autonoma impugnabilità, conformemente all’indirizzo costante della giurisprudenza amministrativa: l’atto confermativo, privo di valenza provvedimentale e di nuovi effetti giuridici, non può essere utilizzato per rimettere in discussione, in via mediata e tardiva, provvedimenti ormai inoppugnabili. Il ricorso è pertanto inammissibile, non essendovi un provvedimento amministrativo in senso proprio idoneo a fondare lo scrutinio giurisdizionale.

La declaratoria travolge tutti i motivi, compresi quelli sulla datazione dell’immobile, sulla sua collocazione rispetto alla fascia di inedificabilità assoluta e sulla dedotta necessità di una consulenza tecnica d’ufficio: essi ripropongono doglianze già rivolte contro il diniego di sanatoria e contro l’ordinanza di demolizione, non più sindacabili.

Quanto al dedotto vizio di incompetenza, il Collegio ne ha rilevato l’inammissibilità sotto un duplice profilo. Da un lato, la censura è formulata in modo meramente assertivo, senza indicazione dell’organo asseritamente competente né delle disposizioni normative o degli atti organizzativi dai quali desumere la dedotta carenza di potere: difettano i requisiti minimi di specificità e autosufficienza. Dall’altro, la deduzione del vizio presuppone l’esistenza di un provvedimento in senso proprio, che nella specie manca.

Per mera completezza, il TAR ha aggiunto che le censure di merito, ove ammissibili, sarebbero comunque infondate, in ragione della natura assoluta e inderogabile del vincolo di inedificabilità di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976 e in difetto di prova rigorosa sull’anteriorità dell’opera e sulla sua estraneità alla fascia vincolata. La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione determina l’inammissibilità anche della domanda risarcitoria, che presuppone l’accertamento dell’illegittimità di un provvedimento suscettibile di sindacato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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