Ottemperanza al giudicato e potere di pianificazione del Consiglio regionale (TAR Lombardia n. 2833 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Consiglio regionale, titolare del potere di approvazione del piano cave, può dare ottemperanza al giudicato che ne ha riconosciuto la competenza anche mediante una determinazione adottata “ora per allora”, con cui conferma lo stralcio di una porzione di territorio dall’ambito estrattivo originario, pur quando il piano oggetto di quel giudicato sia già stato sostituito da una nuova pianificazione. Il mutamento del contesto pianificatorio non determina carenza di presupposto né difetto di potere, poiché il Consiglio dà atto dell’intervenuta modifica e motiva la scelta di destinazione dell’area. La dilatazione dei tempi del procedimento di ottemperanza non integra violazione dei doveri di correttezza e buona fede quando sia giustificata dalla complessità del procedimento, dalla pluralità dei soggetti interessati e dalla condotta collaborativa della parte, che non abbia proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di una vasta area destinata ad attività estrattiva, ricadente nei territori di due Comuni. Una prima modifica pianificatoria aveva incluso nell’ambito estrattivo anche una porzione ricadente nel secondo Comune, destinata allo stoccaggio dei materiali. Su ricorso del Comune interessato, il piano cave veniva annullato in parte qua per violazione del principio di partecipazione.
Riavviato il procedimento, la Regione dapprima estrometteva l’area dall’ambito estrattivo; quindi, su ricorso della società, il TAR riconosceva la possibilità di adibire quella zona al solo stoccaggio del materiale estratto, senza incremento del volume estraibile. Un successivo tentativo di esecuzione da parte della Giunta veniva annullato per incompetenza, con conferma in appello e affermazione della competenza del Consiglio regionale. Con la delibera impugnata il Consiglio ha quindi ottemperato alla sentenza del 2015, confermando lo stralcio dell’area dall’ambito estrattivo e l’esclusione di ogni attività estrattiva. La società ha impugnato la delibera, deducendo eccesso di potere per carenza di presupposto e violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di tardività. Per art. 41, comma 2, cod. proc. amm. il termine di sessanta giorni decorre, per il destinatario direttamente inciso, non dalla pubblicazione ma dall’effettiva conoscenza dell’atto lesivo. Poiché il procedimento era stato avviato su istanza della stessa società, il termine decorre dalla comunicazione individuale, che l’Amministrazione non ha effettuato.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il Consiglio ha ricostruito l’iter procedimentale, ha preso atto che l’ambito estrattivo originario non esiste più e che le aree sono state qualificate come cava di recupero. Ciò non ostante, ha deliberato “ora per allora” la destinazione delle aree site nel Comune, confermando lo stralcio e l’esclusione di ogni attività estrattiva. Non si ravvisa quindi carenza di presupposto né adozione in assenza di potere: il Consiglio ha ottemperato a una sentenza, dando atto del mutato contesto normativo e motivando la scelta discrezionale riservatagli dalla legge.
Nemmeno la seconda censura è accolta. Il Collegio rileva che la dilatazione dei tempi è giustificata dalla complessità del procedimento di approvazione del piano cave, dalla presenza di più soggetti pubblici e privati interessati e dalla articolata vicenda contenziosa. Osserva inoltre che la ricorrente non ha mai proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, non contestando alla Regione il mancato rispetto dei termini. Parte del ritardo è anzi addebitabile alla condotta della stessa parte, che ha sempre ricercato una soluzione extra-giudiziaria.
Il ricorso è quindi respinto quanto ai due motivi per cui permane l’interesse, e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto agli ulteriori, in conseguenza della dichiarazione resa dalla ricorrente. Le spese di giudizio sono compensate in considerazione della complessità del procedimento e della fase giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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