Notifica per pubblici proclami nel giudizio amministrativo (TAR Lazio n. 14396 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrazione del contraddittorio nel giudizio amministrativo può essere disposta dal presidente del tribunale o della sezione, su richiesta di parte, quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulti particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio. In tal caso, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione può essere effettuata per pubblici proclami, con le modalità prescritte dal giudice, che ne indica gli adempimenti e i termini, con onere di pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione e prova del compimento degli adempimenti a pena di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, iscritta all’albo degli avvocati da oltre dieci anni, impugnava la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva disposto il non luogo a provvedere sull’istanza di riesame in autotutela, deducendo che, nella formazione della graduatoria per la nomina a giudice onorario di pace, la maggiore anzianità professionale era stata neutralizzata oltre la soglia decennale, assumendo rilievo dominante la minore età anagrafica dei candidati. La ricorrente chiedeva altresì di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, atteso l’elevato numero di soggetti controinteressati utilmente collocati in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamato l’art. 41, comma 4, c.p.a., ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’integrazione del contraddittorio, ravvisando l’elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio, tale da rendere particolarmente difficile la notificazione nei modi ordinari.
Il Collegio ha pertanto autorizzato la notificazione per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, prescrivendo specifiche modalità: l’avviso di pubblicazione deve indicare l’autorità giudiziaria, il numero di registro generale, la parte ricorrente, l’amministrazione intimata, gli estremi dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi, l’indicazione dei controinteressati e del numero dell’ordinanza, nonché il testo integrale del ricorso.
Il Ministero è tenuto alla pubblicazione sul proprio sito, alla non rimozione della documentazione fino alla sentenza definitiva di primo grado, al rilascio di un attestato di avvenuta pubblicazione e all’inserimento in home page di un collegamento denominato “atti di notifica”. La pubblicazione deve avvenire nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso.
Con separato provvedimento saranno liquidati gli oneri di pubblicazione in favore del Ministero della Giustizia, previa documentata evidenza dei costi sostenuti. Il Tribunale ha fissato l’udienza in camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare al 2 dicembre 2026 e ha compensato le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.