Omessa sottoscrizione di allegati tecnici superabile in gara telematica (TAR Sicilia n. 301 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche svolte mediante piattaforma telematica ad accesso autenticato, la mancata sottoscrizione digitale di alcuni allegati all’offerta tecnica non ne determina l’esclusione, purché le modalità di presentazione assicurino in modo incontrovertibile la riconducibilità dell’offerta al concorrente e la sua immodificabilità. Il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, unitamente ai principi della fiducia e dell’accesso al mercato, impone una lettura sostanzialistica della lex specialis e una dequotazione dei vizi formali, salvo che ricorra una incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. L’esclusione per un mero difetto formale si rivela rimedio sproporzionato e contrario al favor partecipationis.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Sicilia la determina con cui ANAS S.p.A. aveva aggiudicato un accordo quadro quadriennale per la manutenzione degli impianti tecnologici della rete nazionale, lotto Sicilia. Alla procedura avevano partecipato la ricorrente e un RTI, collocatosi al primo posto con 72,011 punti contro i 70,940 della ricorrente.

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione per l’omessa sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della mandataria del RTI, della relazione tecnica e di alcuni allegati, oltre a ulteriori vizi relativi a dichiarazioni di fornitore, avvalimento, documentazione del sub-criterio B.2.2 e mancata attribuzione di punteggio per le certificazioni di cui al sub-criterio B.4.1, lett. b). Il RTI controinteressato ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione o la riduzione del punteggio della ricorrente principale. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il disciplinare prevede una clausola di sottoscrizione a pena di esclusione solo per l’offerta economica, mentre per l’offerta tecnica si limita a richiedere la sottoscrizione digitale dei documenti. Richiama l’orientamento del Cons. Stato n. 3042 del 2017, secondo cui la sottoscrizione assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà e affidabilità dell’offerta, e la pronuncia Cons. Stato n. 10721 del 2023, che ne sancisce l’essenzialità con preclusione del soccorso istruttorio.

Tuttavia, il Tribunale osserva che lo svolgimento della procedura mediante piattaforma telematica può assicurare incontrovertibilmente l’imputabilità della documentazione ai soggetti responsabili dell’offerta. Il principio del risultato e i principi della fiducia e dell’accesso al mercato spingono verso una lettura sostanzialistica della lex specialis, che dequota forma e procedura da fine a mezzo. Un rigido e cavilloso formalismo nuocerebbe alla concorrenzialità e all’esigenza della stazione appaltante di affidare la commessa all’operatore più idoneo, come affermato da Cons. Stato n. 1620 del 2025 e Cons. Stato n. 11322 del 2023.

Il Collegio richiama poi Cons. Stato n. 113 del 2026, secondo cui i vizi della sottoscrizione rilevano solo se rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, in linea con la delibera ANAC n. 265 del 2020. L’assunzione di responsabilità deriva più dalla presentazione dell’offerta in gara che dalla firma in sé, con i connessi vincoli di irrevocabilità e divieto di altre offerte.

Nella specie, poiché la procedura telematica consente di risalire al soggetto responsabile, l’irregolarità relativa alla sola sottoscrizione di alcuni allegati tecnici è superabile, risultando l’esclusione contraria al favor partecipationis. Il Collegio distingue la propria recente pronuncia n. 2470/2025, che riguardava la totale assenza di sottoscrizione del legale rappresentante e non la carenza parziale di allegati.

Gli altri motivi sono infondati: la dichiarazione del fornitore del sistema di monitoraggio risulta conforme, integrando il prodotto offerto corpo illuminante e sistema di monitoraggio; il contratto di avvalimento premiale è ammissibile ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, come chiarito da Cons. Stato n. 5345 del 2025; la documentazione del sub-criterio B.2.2 è stata prodotta; la mancata allegazione delle certificazioni non poteva essere supplita da autodichiarazione né dal soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, con conseguente legittimità del punteggio pari a zero. Il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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