Accesso agli atti di gara e contraddittorio verso il controinteressato (TAR Puglia n. 65 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti di una procedura di gara, l’istanza presentata da un operatore economico deve essere comunicata dalla stazione appaltante al controinteressato, al fine di garantire il principio del contraddittorio. L’omessa o non comprovata comunicazione dell’istanza al controinteressato, che non si sia costituito in giudizio, impone al giudice amministrativo di disporre un incombente istruttorio per accertare se la richiesta di accesso sia stata portata a conoscenza della parte interessata. In tale evenienza, il giudice assegna alle parti un termine per presentare memorie sulla questione e rinvia l’udienza per la prosecuzione del giudizio, al fine di garantire la pienezza del contraddittorio.
Il Fatto
Una società partecipante a una procedura aperta per la fornitura di tre risonanze magnetiche, indetta da un’Azienda Sanitaria Locale, chiedeva l’accesso agli atti della gara, tra cui i verbali integrali della Commissione, le griglie di valutazione e l’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
A seguito del diniego opposto dalla stazione appaltante, la società presentava ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, chiedendo l’annullamento della nota di riscontro e l’accertamento del proprio diritto di accesso. La stazione appaltante e l’aggiudicataria non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo aver trattenuto la causa in decisione, rilevava d’ufficio una questione preliminare. L’istanza di accesso inviata dalla ricorrente risultava indirizzata esclusivamente alla stazione appaltante e non anche alla controinteressata, l’operatore economico aggiudicatario. Dagli atti di causa non era possibile evincere se la controinteressata fosse stata resa edotta della richiesta nella fase procedimentale.
Il TAR ha ritenuto necessario garantire il contraddittorio nei confronti della controinteressata, la quale potrebbe avere un interesse qualificato a opporsi all’ostensione di documenti contenenti dati sensibili o segreti commerciali. La mancata comunicazione dell’istanza, infatti, potrebbe aver compromesso la sua possibilità di tutela in sede procedimentale.
Pertanto, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla stazione appaltante di chiarire se e come la richiesta di accesso fosse stata comunicata alla controinteressata. Ha inoltre concesso a tutte le parti un termine di quindici giorni per presentare memorie sulla questione, rinviando la causa alla camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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