Porto d’armi, la remissione della querela non vincola la Questura (TAR Veneto n. 300 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e la regola generale resta il divieto di detenzione delle armi. Il potere di vietare la detenzione e il porto ha finalità di tutela preventiva dell’ordine pubblico, non sanzionatoria, e il giudizio di non affidabilità è ampiamente discrezionale. Esso può essere motivato anche con riferimento a situazioni che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, non siano ascrivibili a buona condotta. La remissione della querela e l’archiviazione del procedimento penale non precludono all’Amministrazione di valutare la gravità dell’episodio, che permane sul piano storico e fattuale. Ove sussista un quadro di conflittualità familiare, con litigi e querele, esso legittima il diniego in ragione della funzione preventiva del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente presentava alla Questura di Venezia, in data 4 dicembre 2023, istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi ad uso sportivo. L’Amministrazione rigettava l’istanza con provvedimento del 14 maggio 2024, richiamando un precedente provvedimento di revoca della licenza adottato nel 2016, non impugnato, e il ritiro cautelare delle armi, munizioni e titolo di polizia.
Il provvedimento valorizzava inoltre un deferimento all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 572 e 582 cod. pen., a seguito di denuncia-querela della compagna convivente. Il ricorrente impugnava il rigetto davanti al TAR Veneto, deducendo l’assenza dei presupposti, il carattere risalente dei fatti, la remissione della querela e il difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi muovendo da un consolidato quadro giurisprudenziale. Non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi, poiché la regola generale è il divieto di detenzione; il potere amministrativo ha finalità preventiva-cautelare di tutela dell’ordine pubblico e non sanzionatoria. Il giudizio di non affidabilità è quindi ampiamente discrezionale e può basarsi su situazioni non sfociate in condanne penali.
Il Tribunale osserva che il ricorrente era già stato destinatario di un provvedimento di revoca della licenza, rimasto non impugnato. Ne deriva che la domanda non configurava un rinnovo, ma una nuova istanza di rilascio. In tali condizioni, per il principio di vicinanza delle prove, era onere dell’interessato allegare all’Amministrazione gli elementi sopravvenuti idonei a dimostrare il superamento delle ragioni che avevano fondato il dubbio sulla sua affidabilità.
Su questa base il Collegio esclude ogni profilo di difetto di motivazione o di istruttoria: il rigetto risulta congruamente motivato con riferimento al precedente provvedimento di revoca non impugnato.
Quanto alla remissione della querela, il TAR nega che essa assuma rilievo decisivo. La valutazione amministrativa persegue finalità preventive e differisce da quella penale; l’Amministrazione conserva il potere di valutare il fatto nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall’esito del giudizio penale. La remissione, evenienza frequente nei conflitti tra persone legate da coniugio, convivenza o parentela, non elimina sul piano storico e fattuale i comportamenti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi.
Il ricorso è pertanto respinto. Resta ferma la facoltà del ricorrente di ripresentare l’istanza fornendo gli elementi idonei a far ritenere superate le ragioni della revoca. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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