Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso in ottemperanza (TAR Lombardia n. 1500 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale, quando redatta su foglio separato analogico e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale, non integra la fattispecie della procura apposta in calce o a margine di cui all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. Il requisito di specialità, imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., esige che la procura indichi l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità adita. La sua carenza rende il ricorso inammissibile e, dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, il vizio non è più sanabile, né ammissibile è il beneficio dell’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo quella data.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1000,00. La sentenza, passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione, che non vi ha dato esecuzione.
Con ricorso notificato il 30 ottobre 2025, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio in camera di consiglio la genericità della procura alle liti. Ha preliminarmente escluso che la mancata presenza del difensore della ricorrente imponesse l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., perché l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con copia informatica notificata insieme all’atto. Essa non indicava né il Tribunale amministrativo regionale competente, né gli estremi del provvedimento da eseguire, né la parte resistente, né la data di rilascio. Il ricorso era quindi privo dei requisiti dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm..
Il Collegio ha distinto la procura redatta su foglio separato da quella apposta in calce o a margine del ricorso. Solo in quest’ultimo caso il requisito della specialità resta assorbito dalla relazione fisica tra delega e ricorso. Tale eccezione non può estendersi, tramite l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, al caso di documento analogico depositato in copia informatica, perché la congiunzione telematica non garantisce che la parte abbia avuto contezza del contenuto dell’atto.
Il Collegio ha quindi dichiarato di non condividere l’orientamento che ammetteva la validità della procura digitalizzata allegata alla PEC o alla busta telematica. Tale prassi non dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso, in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso.
Quanto alla sanabilità, il Collegio ha escluso il potere di rinnovazione ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., perché la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Ha altresì negato l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., di stretta interpretazione, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire. Ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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