Diffida al rilascio di bene patrimoniale disponibile e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 286 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui l’Agenzia del Demanio intima il rilascio di immobili appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e rigetta l’istanza di regolarizzazione non contengono alcun profilo riconducibile all’esercizio di pubblico potere. Essi pongono un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo. L’Amministrazione agisce iure privatorum, poiché la potestà pubblicistica dell’art. 823, secondo comma, cod. civ. opera solo per i beni demaniali e per quelli patrimoniali indisponibili. L’assenza di poteri autoritativi riguarda sia la chiusura del rapporto sia il rilascio del bene, anche quando l’occupazione sia sine titulo ab origine. Ne segue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente occupa dal 2005, senza titolo, un capannone ad uso deposito, subentrando in un’azienda già gravata da debiti verso l’Agenzia del Demanio. Nel corso degli anni la posizione debitoria si è aggravata. Con istanza del 6.12.2023 la società ha chiesto la regolarizzazione, proponendo la stipula di un contratto di locazione.
L’Agenzia ha risposto con due note, del 13.11.2023 e del 6.12.2023, comunicate via pec il 16.1.2024, con cui ha diffidato la società al rilascio dei fabbricati e ha rigettato l’istanza. Un successivo avviso del 14.5.2024 ha intimato la rimozione dei beni mobili presenti sull’area, ai sensi del d.P.R. n. 189/2001. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR, che ha trattenuto la causa in decisione all’udienza del 27.1.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Due circostanze sono pacifiche: l’occupazione abusiva del manufatto e dell’area, e la loro appartenenza al patrimonio disponibile statale.
Su questa base il Tribunale ha riqualificato gli atti impugnati. Al di là del loro aspetto formale, le note e l’avviso non contengono alcun profilo riconducibile all’esercizio di potere. Si tratta di mere diffide di carattere privatistico, volte a ottenere il rilascio spontaneo di un bene.
Il percorso argomentativo poggia sulla distinzione tra regime dei beni demaniali e regime dei beni patrimoniali disponibili. La potestà pubblicistica prevista dall’art. 823, secondo comma, cod. civ. è attribuita esclusivamente per i beni demaniali e per quelli patrimoniali indisponibili. Fuori da tale ambito l’Amministrazione opera iure privatorum.
Tra le parti si instaura così un rapporto di matrice negoziale, con posizioni paritetiche di diritto soggettivo. L’assenza di poteri autoritativi caratterizza non solo la fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche quella patologica: non sussiste alcun potere sull’apertura del rapporto né sul rilascio del bene. Il Collegio richiama sul punto il precedente del TAR Palermo n. 1792/2021, estendendo il principio all’ipotesi di occupazione sine titulo ab origine, non fondata su un rapporto negoziale.
Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’esito in rito.
Nota della Redazione
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