Non basta il parere negativo del CVCS se non approfondisce l’esposizione a uranio impoverito (TAR Lazio n. 11722 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari che abbiano prestato servizio in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti, l’accertamento del nesso causale non richiede una prova scientifica inoppugnabile. È sufficiente che il militare dimostri l’avvenuto espletamento di missioni in detti teatri e la successiva insorgenza di una patologia per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un’associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi ivi riscontrati. Grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia, quale fattori personali o ambientali non legati al servizio. Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che si limiti a formule astratte e stereotipate, senza approfondire le condizioni concrete di esposizione, è carente e non può sorreggere il diniego.
Il Fatto
Un ufficiale in congedo dell’Aeronautica Militare impugnava due decreti del Ministero della Difesa. Con il primo, l’Amministrazione aveva negato la dipendenza da causa di servizio per le patologie “Linfoma non Hodgkin” e “Meningioma”, sulla scorta dei pareri negativi resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Con il secondo decreto, pur riconoscendo la dipendenza per l’infermità “Infrazione claveare sinistra”, l’equo indennizzo era stato respinto per mancata ascrivibilità a categoria tabellare.
Il ricorrente deduceva l’insufficienza della motivazione, che aveva ignorato l’esposizione a uranio impoverito, metalli pesanti e radon durante i servizi prestati in Kosovo e Iraq, nonché la presenza nell’organismo di bioaccumuli di metalli anomali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la domanda relativa al decreto sull’infrazione claveare fosse inammissibile, per la mancata deduzione di qualsivoglia censura in ricorso. La controversia si è pertanto concentrata sull’impugnativa del decreto relativo a Linfoma e Meningioma.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio carenti, per essersi limitati a generiche considerazioni sulla possibile rilevanza di fattori ambientali o individuali, senza approfondire la circostanza del servizio svolto nei teatri balcanici e mediorientali.
Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2025, il Collegio ha affermato che, data la difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, è sufficiente al militare dimostrare l’espletamento di missioni in teatri operativi contaminati e la successiva insorgenza di una patologia per cui la letteratura scientifica non escluda l’associazione con i fattori di rischio riscontrati. L’Amministrazione avrebbe dovuto, nel caso di specie, provare la specifica ricorrenza di elementi idonei a suffragare una genesi alternativa delle patologie.
Il ricorso è stato accolto limitatamente al decreto relativo a Linfoma e Meningioma, con annullamento e rimessione della pratica all’Amministrazione per il riesame. La restante parte è stata dichiarata inammissibile.
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Nota della Redazione
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