Accesso ai cedolini del controinteressato funzionale alla quantificazione del danno (TAR Emilia-Romagna n. 867 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi volta a ottenere copia dei cedolini dello stipendio di altro dipendente, quando la documentazione risulti necessaria a verificare l’esattezza del risarcimento liquidato in forza di una sentenza di condanna basata sulle differenze retributive tra due posizioni. Il diritto di difesa del ricorrente, tutelato dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990, prevale sulla riservatezza del controinteressato, ove quest’ultima non sia stata prospettata dall’Amministrazione e possa essere soddisfatta mediante oscuramento dei dati sensibili. Il diniego fondato sulla genericità dell’istanza è illegittimo quando il richiedente abbia indicato in modo puntuale la documentazione richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente interno di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, aveva partecipato a una procedura di selezione interna per un incarico dirigenziale, risultando idoneo ma non vincitore. Dopo un primo grado sfavorevole, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 665/2024, aveva ritenuto nullo il comando del soggetto risultato vincitore e aveva condannato l’Istituto al risarcimento del danno da perdita di chance, pari all’80% delle differenze retributive computate al lordo tra i due incarichi, per la durata quinquennale.
L’Istituto aveva comunicato la volontà di adempiere, senza dettagliare il calcolo e indicando un importo di circa 100.000,00 euro, accettato dal ricorrente quale acconto. Ritenendo dovuta una somma maggiore, il ricorrente aveva chiesto di estrarre copia di tutti gli atti relativi alle retribuzioni erogate al controinteressato, con particolare riferimento ai cedolini dello stipendio. L’Istituto aveva riscontrato negativamente, ritenendo la richiesta generica e volta a interferire sull’attività amministrativa. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la domanda di accesso, muovendo dalla funzione difensiva dell’istanza. Il ricorrente ha chiesto l’ostensione della documentazione per verificare la correttezza della quantificazione del danno liquidato dall’Istituto sulla base della sentenza di condanna, così da poter difendere le proprie ragioni nelle sedi competenti in caso di erroneità dei conteggi. La richiesta risponde dunque a un interesse concreto e attuale.
Il diniego dell’Amministrazione, fondato sulla pretesa genericità e indefinitezza della richiesta, è stato ritenuto non condivisibile. Il ricorrente ha specificato in modo puntuale la documentazione richiesta, individuando le retribuzioni e i cedolini dello stipendio del controinteressato. Il Collegio richiama TAR Roma, sentenza n. 4301 del 2021 e TAR Veneto, sentenza n. 427 del 2021 a sostegno della legittimità della pretesa.
Sul versante della riservatezza, nessuna specifica esigenza di tutela della privacy del controinteressato è stata prospettata dall’Amministrazione. Il Collegio osserva che tale esigenza può comunque essere soddisfatta oscurando, se del caso, eventuali dati sensibili diversi dalle retribuzioni. Prevale così, ex art. 24 della legge n. 241 del 1990, il diritto di difesa sotteso alla richiesta, stante il contenuto della sentenza di condanna basata proprio sulle differenze retributive tra le due posizioni.
Conclusivamente, il ricorso è stato accolto, con condanna dell’Istituto alla consegna dei cedolini dello stipendio del controinteressato entro 30 giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza, salvo l’eventuale oscuramento dei dati ritenuti sensibili. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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