Proroga onerosa bingo illegittima per contrasto con direttiva UE (TAR Lazio n. 7805 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe legislative delle concessioni per la raccolta del gioco del bingo, disposte in assenza dei presupposti delineati dall’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, configurano una modifica non consentita del rapporto concessorio e contrastano con il diritto eurounitario. L’illegittimità della proroga non esime, tuttavia, il concessionario dal versamento di un’indennità per l’esercizio di fatto dell’attività, da determinarsi però non in misura fissa e forfetaria ma in ragione dei fatturati conseguiti e secondo una logica di riequilibrio del rapporto. Il giudice amministrativo, in applicazione del principio di primazia del diritto UE, è tenuto a disapplicare la norma nazionale contrastante e ad annullare, in via derivata, gli atti amministrativi che ne fanno applicazione. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando si controverte sulla legittimità in sé della proroga e del canone, attenendo la questione alla fase genetica del rapporto.
Il Fatto
Le società ricorrenti, titolari di concessioni per la raccolta del gioco del bingo scadute e operanti in regime di proroga tecnica, hanno impugnato la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 284334 del 30.05.2023 e il presupposto avviso del 04.05.2023, con cui l’Amministrazione aveva dato attuazione all’ulteriore proroga disposta dall’art. 1, comma 124, della legge n. 197/2022, maggiorando il corrispettivo una tantum del 15 per cento e rideterminando il canone mensile in misura pari a euro 8.625.
Le ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, il contrasto della norma nazionale con la direttiva 2014/23/UE e con gli artt. 49 e 56 TFUE, chiedendone la disapplicazione ovvero la rimessione alla Corte di Giustizia. Il giudizio, già sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sulle questioni pregiudiziali rimesse dal Consiglio di Stato, è stato riassunto a seguito della pubblicazione della sentenza del 20.03.2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22).
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, affermando che la controversia non riguarda la mera quantificazione del canone ma la legittimità in sé della proroga e della pretesa autoritativa al pagamento del corrispettivo, investendo la fase genetica del rapporto concessorio. Ha pertanto ribadito la giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamando i recenti arresti delle Sezioni Unite.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in conformità con i numerosi precedenti della Sezione successivi alla sentenza della Corte di Giustizia del 20.03.2025. Richiamando le ordinanze di rimessione del Consiglio di Stato e le successive sentenze di accoglimento n. 7807/2025, 7784/2025 e 7787/2025, nonché le proprie pronunce del 02.12.2025 relative alla proroga di cui all’art. 1, comma 96, della legge n. 207/2024, il Tribunale ha ritenuto che la proroga in esame soggiaccia alla direttiva 2014/23/UE e non sia assistita dai presupposti dell’art. 43, che regola le ipotesi di modifica delle concessioni senza nuova gara.
La violazione del diritto eurounitario comporta, in applicazione del principio di primazia di cui all’art. 4, n. 3, TUE, il dovere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante, in linea con il principio affermato dalla sentenza Simmenthal della Corte di Giustizia del 09.03.1978, e di adottare l’interpretazione conforme all’indicazione della CGUE. Il Tribunale ha quindi disapplicato l’art. 1, comma 124, lett. a), della legge n. 197/2022 e ha annullato, in via derivata, la nota del 30.05.2023 e l’avviso del 04.05.2023.
Il Collegio ha precisato che l’annullamento non lascia il rapporto privo di regolazione: l’esercizio di fatto del gioco ha comportato per gli esercenti un’obiettiva utilità, sicché resta dovuta un’indennità all’Erario. Tale indennità, tuttavia, non potrà essere determinata in modo rigido e forfetario ma dovrà tenere conto dei fatturati conseguiti e dei vantaggi attribuiti, in una logica di riequilibrio del rapporto. La relativa quantificazione spetterà all’ADM, che dovrà rideterminarsi con provvedimenti discrezionali, anche provvisori, per il biennio 2023-2024. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della controversia e della sopravvenienza della pronuncia della Corte di Giustizia.
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Nota della Redazione
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