Cessione delle armi, giudicato di accoglimento e “non luogo a provvedere” (TAR Lazio n. 14527 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorso è già stato accolto con sentenza definitiva e la domanda giurisdizionale è stata integralmente soddisfatta, il giudice adito dichiara non luogo a provvedere, chiudendo formalmente il fascicolo senza rinnovare la decisione di merito. La definizione del giudizio con tale formula non richiede una nuova valutazione delle questioni di merito, né una pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensionale svolta dopo la formazione del giudicato. Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già liquidato con decreto, resta estraneo al thema decidendum residuo e non incide sulla declaratoria di chiusura.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui la Prefettura di Roma, ai sensi dell’art. 39 del Tulps, aveva disposto la cessione delle armi in suo possesso. Il giudizio, dopo la pronuncia cautelare, si concludeva con sentenza di accoglimento pubblicata in data non specificata nel testo, seguita dalla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato con decreto. Nonostante la domanda fosse stata già accolta, il fascicolo veniva erroneamente iscritto a ruolo per la discussione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso era già stato definito con sentenza di accoglimento e che, pertanto, non vi era alcuna questione residua su cui pronunciarsi. L’erronea fissazione dell’udienza costituiva un vizio procedurale emerso nel corso della discussione, quando il giudice rappresentava al difensore l’esigenza di chiudere formalmente il fascicolo.
La declaratoria di non luogo a provvedere consegue alla già intervenuta formazione del giudicato di accoglimento: l’oggetto del giudizio era venuto meno, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente. Nessuna nuova decisione di merito poteva essere adottata, né residuavano questioni processuali aperte, atteso che anche la richiesta di ammissione al beneficio di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 era stata già definita con il decreto di liquidazione.
Quanto alle spese, il Collegio non dispone alcuna pronuncia, in assenza di attività defensionale successiva alla definizione del giudizio: la costituzione dell’amministrazione e l’eventuale attività difensiva erano riferibili alla fase in cui il ricorso era stato accolto, non al presente segmento procedimentale meramente formale.
La sentenza, oltre a dichiarare nulla spese, ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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