Inottemperanza all’ordine di demolizione e sospensione Covid dei termini (TAR Sicilia n. 258 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, la sospensione dei termini disposta per l’emergenza sanitaria non esonera il destinatario dall’obbligo di ottemperare nel termine assegnato dall’amministrazione. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 resta pertanto legittima quando l’adempimento intervenga tardivamente anche al netto del periodo di sospensione. L’obbligo di rimuovere il manufatto grava su chi ne sia proprietario iure hereditatis, restando irrilevante l’imputazione dell’abuso a un diverso soggetto. Il rilievo circa l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale non è opponibile quando il privato abbia autonomamente richiesto e ottenuto l’autorizzazione a demolire a proprie spese.
Il Fatto
La parte ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune di Carini ha ingiunto il pagamento di una somma di denaro per l’inottemperanza a un ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. L’atto si fonda su una precedente ordinanza di demolizione e su una successiva ordinanza di acquisizione del manufatto al patrimonio comunale.
I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza sanzionatoria e degli atti presupposti, deducendo tre motivi: l’incidenza della sospensione dei termini per la pandemia, l’imputazione dell’abuso a un terzo e l’intervenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio dell’ente. Il Comune si costituisce e resiste, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, esaminando separatamente le tre censure. Sul primo motivo osserva che la sospensione dei termini disposta per l’emergenza sanitaria non ha inciso sull’inadempimento. Anche considerandola, l’ottemperanza è tardiva: l’ordine di demolizione risale al 5 dicembre 2019, il termine assegnato era di novanta giorni e la sospensione è cessata il 31 maggio 2020, mentre il ripristino dei luoghi è stato dichiarato solo il 23 marzo 2021.
Sul secondo motivo, il Tribunale rileva che l’eventuale responsabilità di altro soggetto nella realizzazione dell’abuso è inconferente. La proprietà del manufatto è pacificamente in capo ai ricorrenti iure hereditatis, con il conseguente obbligo di rimuoverlo. La censura non incide dunque sull’obbligo di demolizione.
Quanto alla terza doglianza, il Collegio la ritiene superata dai fatti. I ricorrenti hanno chiesto il 6 luglio 2020 l’autorizzazione a demolire e rimuovere l’immobile a propria cura e spese, autorizzazione concessa il giorno successivo. Hanno pertanto liberamente assunto le modalità dell’adempimento dopo l’acquisizione al patrimonio comunale, che non assume rilievo rispetto al provvedimento sanzionatorio.
Il Tribunale aggiunge che non è stata dimostrata la spiratezza del termine per demolire alla data dell’acquisizione. Quest’ultima, peraltro, non è stata impugnata in via principale ma solo incidentalmente e tardivamente; ove se ne fosse contestata la legittimità, l’impugnazione sarebbe tardiva e comunque infondata. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione delle particolari circostanze fattuali.
Nota della Redazione
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