Interdittiva antimafia e decadenza dai contributi agricoli: irrilevante l’affidamento (TAR Sicilia n. 259 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una informazione antimafia interdittiva, è legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione dispone la decadenza dai contributi comunitari già erogati e il recupero delle somme liquidate. L’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 sottopone contributi, finanziamenti e agevolazioni a condizione risolutiva, sicché l’atto di decadenza non costituisce esercizio di un potere di autotutela di secondo grado, ma un mero atto ricognitivo dell’esistenza della condizione risolutiva. Ne consegue l’inconferenza del parametro dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e l’insussistenza di un affidamento tutelabile, poiché l’interdittiva non è fatto sopravvenuto, ma tardivo accertamento dell’originaria incapacità del soggetto a essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione. Il decorso del termine annuale di validità dell’interdittiva non ne priva gli effetti, gravando sulla pubblica amministrazione solo un onere di aggiornamento in presenza di elementi sopravvenuti.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una impresa agricola individuale, ha impugnato la nota con cui AGEA le ha comunicato la decadenza dai contributi erogati — Domanda Unica per le campagne dal 2018 al 2021 e Sviluppo Rurale per le campagne dal 2019 al 2022 — e le ha intimato la restituzione di complessivi € 308.051,68, di cui € 291.859,58 a titolo di capitale e € 16.192,10 a titolo di interessi. Il provvedimento si fonda su una informazione antimafia interdittiva emessa dalla competente Prefettura.

L’interdittiva era già stata oggetto di separata impugnazione e la relativa controversia era stata decisa con sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, n. 391 del 02.02.2024, confermata in appello dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 468 del 09.06.2025. Nel presente giudizio la ricorrente ha dedotto vizi propri del provvedimento di recupero e l’illegittimità derivata dall’atto presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le istanze processuali formulate nella memoria conclusiva. Ha rilevato che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. vieta la cancellazione della causa dal ruolo su istanza di parte e consente il rinvio solo per casi eccezionali, non ricorrenti nella specie. Il Tribunale si era già pronunciato sul provvedimento prefettizio con sentenza confermata in appello, la cui autorità opera nel presente procedimento ancorché non passata in giudicato, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. È stata altresì disattesa la richiesta di riunione con il ricorso relativo alla successiva interdittiva, per difetto di presupposizione e di connessione oggettiva e soggettiva.

Nel merito, i primi quattro motivi, volti a contestare l’interdittiva per asserita violazione degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011 e per difetto di istruttoria e motivazione, sono stati respinti con richiamo alle motivazioni della sentenza n. 391 del 2024, confermata dal C.G.A.R.S. Il Collegio ha evidenziato che, oltre al rapporto di parentela e affinità con soggetti controindicati, i terreni su cui si esercita l’impresa appartengono e sono appartenuti ai medesimi soggetti, rientrando nel patrimonio di famiglia.

Il quinto motivo è stato parimenti respinto. Quanto alla dedotta estraneità delle circostanze all’arco temporale di operatività dell’impresa, il Collegio ha osservato che il vincolo di parentela e la titolarità dei terreni in capo ai pregiudicati sono circostanze di carattere permanente. Richiamando il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 840 del 04.07.2024, ha ribadito che l’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 subordina le erogazioni a condizione risolutiva, che non può ingenerarsi alcun affidamento e che la decadenza costituisce mero atto ricognitivo, con conseguente inconferenza dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990.

Il decorso del termine annuale di validità dell’interdittiva ex art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 non ne priva gli effetti, ponendo solo un onere di aggiornamento in presenza di elementi sopravvenuti. Una eventuale informazione liberatoria opererebbe comunque con efficacia ex nunc. Nel caso di specie la ricorrente non aveva ottenuto alcuna liberatoria ed era anzi destinataria di una nuova interdittiva, a conferma dell’attualità del pericolo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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