Invarianza di gettito limite bidirezionale del canone suolo pubblico (TAR Sicilia n. 262 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite dell’invarianza del gettito conseguito nel 2020, riferito al canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, opera in modo bidirezionale: il Comune può determinare il canone fino a quella soglia, ma non oltrepassarla. La previsione di tariffe standard da parte dell’art. 1, comma 817, legge n. 160/2019 non deroga a tale principio né esime l’Ente dallo svolgimento di un’istruttoria volta a parametrare le tariffe al gettito 2020. La delibera consiliare che si limiti a modificare il regolamento annullato, senza adottarne uno nuovo né compiere i prescritti oneri istruttori, è affetta da invalidità derivata ed è travolta dal giudicato di annullamento.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 2485 del 28 agosto 2024, con la quale erano stati annullati gli atti regolamentari e applicativi con cui il Comune aveva determinato il canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico. Hanno poi impugnato, chiedendone la nullità o l’annullamento previa misura cautelare, le delibere del Consiglio comunale n. 97 del 26 giugno 2023 e n. 4 del 31 gennaio 2025, nonché i successivi inviti al pagamento per gli anni 2024 e 2025.
La questione giunge al giudice perché il Comune, in pendenza del giudizio definito con la sentenza n. 2485/2024, ha modificato il regolamento annullato invece di conformarsi al giudicato. Con ordinanza n. 303/2025 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori e la conversione d’ufficio del ricorso per ottemperanza nel rito ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza n. 2485/2024, che aveva già accertato l’illegittimo esercizio della discrezionalità conferita dal comma 817 della legge n. 160/2019. Il Comune aveva determinato il canone senza fissare la soglia del gettito conseguito nel 2020, senza spiegare il ricalcolo sulle occupazioni permanenti e senza alcuna previsione degli incassi. Era stata rilevata l’assenza di qualsiasi attività istruttoria e la violazione dell’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che impone il limite dell’invarianza di gettito quale vincolo bidirezionale: l’Ente può arrivare fino a quella soglia, ma non superarla.
La delibera n. 97 del 2023, adottata in pendenza del ricorso deciso con la sentenza n. 2485/2024, non introduce un nuovo regolamento ma si limita a modificare quello approvato con delibera n. 244 del 28 luglio 2021, già annullato. Anche in questo caso il Comune non ha determinato la soglia del gettito 2020, ha mantenuto la tabella mutuata dal regolamento TOSAP e ha determinato arbitrariamente la tabella relativa alle aree ex tronconi ferroviari. La delibera è dunque travolta dal giudicato e affetta da invalidità derivata.
Per le stesse ragioni è illegittima la delibera n. 4 del 31 gennaio 2025, che incide sulle modalità di pagamento del tributo. Il Tribunale condivide la tesi dei ricorrenti secondo cui le tariffe standard non derogano al principio dell’invarianza del gettito in aumento, né esimono il Comune dall’istruttoria parametrata al gettito 2020.
La conclusione è confermata dalla stessa difesa del Comune, che ha ammesso di essere ancora in fase di elaborazione di una nuova proposta di modifica del regolamento, riconoscendo così di non aver ancora svolto l’attività dovuta. Le delibere e i relativi atti applicativi sono pertanto annullati, con assorbimento di ogni altra censura e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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