TFS al genitore non a carico e rilevanza della questione di costituzionalità (TAR Sicilia n. 238 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, il diritto all’indennità di buonuscita compete, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973, al genitore del lavoratore, senza che rilevi la circostanza che questi non fosse a carico del de cuius. Il diritto di credito maturato in capo al genitore, deceduto dopo il figlio, transita in capo ai suoi eredi, che lo acquistano iure successionis e non iure proprio. Il pagamento esatto eseguito dall’istituto previdenziale in favore del creditore individuatо secondo il diritto vigente estingue il rapporto obbligatorio. Ne consegue l’irrilevanza, nel giudizio, della questione di legittimità costituzionale della norma, non potendo l’INPS essere condannato a un ulteriore adempimento in favore del soggetto che sarebbe creditore solo in virtù di un’ipotetica riformulazione della disposizione.
Il Fatto
La ricorrente, erede testamentaria di un primo maresciallo dell’Esercito deceduto in costanza di rapporto di lavoro, ha agito davanti al giudice amministrativo chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento del trattamento di fine servizio maturato dal lavoratore. L’istituto aveva invece corrisposto l’emolumento alle sorelle del de cuius, quali eredi del padre di questi, deceduto due giorni dopo il figlio.
Secondo la ricorrente, poiché il genitore non era a carico del dipendente, il TFS avrebbe dovuto essere attribuito a lei in qualità di erede testamentaria, in applicazione dell’art. 2122 cod. civ.; in subordine ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 del d.P.R. n. 1032/1973 per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost. Le sorelle, costituitesi, hanno eccepito il difetto di giurisdizione, la tardività e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato l’azione come domanda di condanna e non di annullamento. Gli atti impugnati hanno carattere non provvedimentale e la controversia involge diritti soggettivi in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ne deriva l’infondatezza delle eccezioni fondate sulla natura impugnatoria dell’azione, comprese la tardività e la mancata proposizione del ricorso amministrativo.
Anche l’eccezione di difetto di giurisdizione è stata respinta. La ricorrente ha agito iure proprio, quale pretesa titolare del diritto al TFS, e non iure successionis. Le controversie sul diritto alla corresponsione del trattamento rientrano nella competenza del giudice del lavoro, attesa la natura retributiva differita dell’emolumento.
Nel merito, il ricorso non merita accoglimento. L’INPS ha provato l’avvenuto pagamento dell’indennità in favore delle sorelle, in parti uguali, circostanza non contestata. Il rapporto obbligatorio si è quindi estinto per esatto adempimento. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973, il diritto competeva al padre del lavoratore; intervenuta la morte di questi, il credito è transitato in capo alle figlie quali eredi.
Le sorelle non hanno conseguito il diritto a titolo personale: la Corte cost. n. 243/1997 ha condizionato la loro legittimazione iure proprio alla circostanza che vivessero a carico del de cuius. L’istituto ha pertanto correttamente pagato nelle mani del creditore, ai sensi dell’art. 1181 cod. civ.
Quanto all’eccezione di incostituzionalità, il Collegio l’ha ritenuta irrilevante. Il rapporto obbligatorio era già estinto per effetto del pagamento anteriore al giudizio. L’INPS non potrebbe essere condannato a un ulteriore adempimento della medesima obbligazione in favore del soggetto che sarebbe creditore solo in virtù di un’ipotetica riformulazione della norma. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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