Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 356 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è il rimedio esperibile per conseguire l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma determinata. La notificazione della sentenza alla Pubblica Amministrazione, avvenuta tramite posta elettronica certificata, fa decorrere il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea del provvedimento giurisdizionale. La procura alle liti rilasciata per il giudizio di merito, in virtù della clausola di estensione dei poteri ad ogni stato e grado, attribuisce il potere di stare in giudizio anche nel successivo giudizio di ottemperanza, qualora si tratti di esecuzione di una condanna al pagamento di un predeterminato importo monetario.

Il Fatto

Un docente, avendo ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, non aveva ricevuto quanto dovuto. L’Amministrazione, pur avendo ricevuto regolare notifica della sentenza, non vi aveva dato esecuzione.

Il ricorrente ha quindi adito il TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per ottenere l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, rilevando come l’Amministrazione non si fosse costituita in giudizio e non avesse contestato l’omesso adempimento del giudicato. È stato, inoltre, verificato che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato risultava ormai scaduto, essendo la sentenza stata notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione in data 3 aprile 2025.

In relazione alla legittimazione del difensore, la Sezione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la procura alle liti, ove specifichi che i poteri si estendono ad ogni stato e grado del procedimento, attribuisce lo ius postulandi anche per il giudizio di ottemperanza, quando questo concerna l’esecuzione di una condanna al pagamento di una somma determinata.

Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, o un suo delegato, senza diritto a compenso, che provvederà su richiesta del ricorrente.

Il Collegio ha, infine, accolto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, calcolati dalla notificazione della sentenza fino all’effettivo adempimento, spontaneo o in via sostitutiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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