Pericolosità sociale desumibile da reati solo contestati nel diniego del permesso (TAR Sicilia n. 239 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale che giustifica il diniego del permesso di soggiorno può essere fondato anche su fatti di reato soltanto addebitati all’interessato, per i quali sia ancora in corso il procedimento di accertamento in sede penale. L’Amministrazione non è tenuta a fondare tale valutazione su una sentenza irrevocabile di condanna, né sull’accertamento di specifici fatti costituenti reato, essendo sufficienti elementi di fatto, anche indiziari, purché gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Il giudizio di pericolosità si connota per una discrezionalità molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, carenza di presupposti o manifesta incongruità. È irrilevante, ai fini della legittimità del diniego, la documentazione relativa a circostanze sopravvenute all’adozione del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero già titolare di un titolo di soggiorno, presentava istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Questore rigettava l’istanza con provvedimento del 29.10.2024, notificato l’11.11.2024, valorizzando alcuni precedenti penali e una condizione di pericolosità sociale. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Sicilia, che con ordinanza cautelare disponeva il riesame della fattispecie, sollecitando una verifica dell’effettiva gravità dei reati contestati e dell’inserimento del ricorrente nella comunità nazionale.

Ad esito del riesame l’Amministrazione adottava un nuovo provvedimento di conferma del 24.04.2025, comunicato il 02.05.2025, avverso il quale il ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti. All’udienza del 02.12.2025 il Tribunale rilevava d’ufficio la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo e invitava le parti a dedurre sul punto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo. L’adozione delle nuove determinazioni impugnate con motivi aggiunti ha fatto venir meno qualsiasi interesse all’esame del merito del gravame originario, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Passando al merito dei motivi aggiunti, il Collegio respinge la censura di elusione del giudicato cautelare. L’Amministrazione, adempiendo all’incombente di riesame, effettuava nuovi accertamenti presso gli uffici giudiziari, dai quali emergeva che il procedimento penale per porto abusivo d’armi era ancora pendente. Su tale base confermava il giudizio di pericolosità sociale, valutato ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Nessuna abnormità è ravvisabile in tale operato, poiché secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale la pericolosità sociale può desumersi anche da fatti di reato soltanto addebitati, per i quali sia in corso l’accertamento penale (Corte Cass., Sez. VI pen., sent. 13.07.2017, n. 36216).

Quanto alla dedotta omessa ponderazione del contributo reso alla comunità nazionale, il Tribunale osserva che il richiamo all’assenza di una fonte reddituale lecita e certa era funzionale a corroborare il giudizio di pericolosità. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel formulare tale giudizio, potendolo fondare su elementi di prova a carattere indiziario, purché concordanti (Cons. Stato, Sez. III, sent. 28.12.2022, n. 11386; in senso conforme sent. 22.12.2022, n. 11252 e sent. 14.06.2022, n. 4816). Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di illogicità, carenza di presupposti o manifesta incongruità (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 05.07.2022, n. 5599).

Il Collegio ritiene che gli elementi indiziari acquisiti presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. La documentazione prodotta dal ricorrente, attestante un sostegno economico privato, la prossima stipulazione di un contratto di lavoro e un incarico associativo, è irrilevante perché riferita a circostanze successive all’adozione del provvedimento impugnato; la semplice promessa di assunzione è priva di valore probatorio (TAR Lazio, Roma, Sez. I, sent. 07.04.2025, n. 6943).

Infine, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 8 C.E.D.U., non essendo stata fornita alcuna prova dell’effettiva formazione di una famiglia in Italia. Il ricorso per motivi aggiunti è dunque rigettato; le spese sono compensate e il ricorrente è ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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