Istanza di autotutela non sospende il potere sanzionatorio edilizio (TAR Sicilia n. 240 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di ritiro in autotutela di un provvedimento di diniego di condono edilizio non è equiparabile alla pendenza del procedimento di condono e, pertanto, non integra la fattispecie sospensiva prevista dall’art. 38, comma 1, legge n. 47/1985. L’amministrazione, una volta consolidatosi il diniego per mancata impugnazione, è tenuta all’esercizio del potere di natura vincolata di repressione degli abusi edilizi, senza che la mancata comunicazione di avvio del procedimento possa inficiare la legittimità dell’ordine demolitorio, in applicazione dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un immobile in Palermo, aveva realizzato in assenza di permesso di costruire un fabbricato su tre livelli. Nel 2004 ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003. Il Comune di Palermo ha rigettato l’istanza nel 2017, ritenendo superati i limiti volumetrici. La ricorrente ha quindi chiesto il ritiro in autotutela del diniego e la rimessione in termini; il Capo dell’Area tecnica si è espresso favorevolmente, ma nessun provvedimento di autotutela è seguito.

A distanza di circa sette anni, il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la pendenza del procedimento di riesame. La domanda cautelare è stata respinta e il provvedimento confermato dal C.G.A.R.S..

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in linea con la fase cautelare, ha respinto il ricorso. La questione centrale attiene alla portata dell’art. 38, comma 1, legge n. 47/1985, che sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative in presenza di una domanda di condono presentata nel termine perentorio.

Il Tribunale ha chiarito che la ratio della norma è imporre all’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di condono prima di adottare provvedimenti sanzionatori relativi a un abuso astrattamente regolarizzabile. Tale previsione non può però estendersi all’ipotesi, non contemplata, di un’istanza di ritiro in autotutela, sulla quale non sussiste neppure obbligo di provvedere.

Diversamente opinando, secondo il Collegio, il privato potrebbe prorogare ad libitum l’effetto paralizzante del potere sanzionatorio mediante la presentazione di ripetute istanze di autotutela. La norma fa inoltre esclusivo riferimento alle istanze di condono presentate nel termine perentorio previsto dalla legge.

Nel caso concreto, il diniego di condono si era consolidato per mancata impugnazione da circa sette anni. L’amministrazione era pertanto tenuta all’esercizio del potere di natura vincolata di repressione degli abusi. Ne consegue che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non rende illegittimo l’ordine demolitorio, in forza dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Il Collegio ha inoltre precisato, sul piano processuale, che nessun effetto può avere il deposito di atti successivi al passaggio in decisione della causa. In assenza di valida costituzione di nuovo procuratore, opera il principio della perpetuatio dell’ufficio del difensore: la rinuncia al mandato non priva il difensore della capacità di compiere o ricevere atti fino alla sostituzione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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