Autotutela edilizia oltre termine ragionevole e difetto di interesse pubblico (TAR Sicilia n. 223 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio illegittimo non può fondarsi sul mero ripristino della legalità. Richiede un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto, diverso dal ripristino della legalità, da comparare con l’affidamento del privato destinatario. L’esercizio di tale potere deve avvenire entro un termine ragionevole, anche quando la novella dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 non sia applicabile ratione temporis, valendo essa quale indice ermeneutico. Il provvedimento di ritiro deve recare adeguata motivazione sulla sussistenza dei presupposti e sulla comparazione degli interessi, nonché sulla denunciata disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano l’ordinanza con cui il Comune ha annullato in autotutela il titolo edilizio relativo alla realizzazione di due edifici residenziali. Gli immobili sono stati costruiti in forza di titolo abilitativo auto assentito ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 17/1994. Il costruttore ha comunicato l’inizio lavori nel 2005 e la fine nel 2006, assumendo con atto unilaterale d’obbligo del 27.03.2007 l’impegno a cedere gratuitamente le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria. La cessione era subordinata alla constatazione della regolare esecuzione dei lavori, e all’adempimento degli obblighi era collegata unicamente la richiesta delle certificazioni di abitabilità.

A distanza di oltre dieci anni, il Comune, con sopralluogo del 2019, ha rilevato che le opere realizzate non rispecchiavano quelle di progetto e ha avviato il procedimento di annullamento, conclusosi con il provvedimento impugnato. I ricorrenti deducono sei motivi, tra cui l’illegittimo esercizio dell’autotutela oltre ogni termine ragionevole, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e la disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondate le censure contenute nei primi cinque motivi. Il punto di partenza è il principio per cui l’annullamento d’ufficio presuppone, oltre all’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, tenuto conto delle posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari.

Tale regola vale anche quando oggetto di annullamento sia un titolo edilizio, come affermato da Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2017, ove pure deve essere assolto l’onere motivazionale. Il ritiro deve comparare l’interesse pubblico con quello privato, senza che possa reputarsi sussistente in via generale un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo illegittimo. Il potere va inoltre esercitato entro un termine ragionevole, quand’anche la novella dell’art. 21-nonies non sia applicabile ratione temporis, valendo essa come indice ermeneutico, tanto più quando il privato ha riposto un affidamento ragionevole nella regolarità del titolo.

Dal fascicolo emerge un palese difetto di istruttoria e di motivazione. L’annullamento è intervenuto dopo circa sedici anni, oltre ogni termine ragionevole; non risulta prova di false rappresentazioni del ricorrente; il tempo trascorso ha consolidato un legittimo affidamento; e il provvedimento non reca alcuna valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con quello dei privati.

Il provvedimento fonda il ritiro sull’inadempimento degli obblighi assunti con l’atto unilaterale del 2007, ma non indica l’interesse pubblico concreto. Non chiarisce, inoltre, perché ad altri proprietari di villette del medesimo comparto sia stata consentita la monetizzazione in luogo della realizzazione delle opere, circostanza che incide sulla disparità di trattamento e sull’effettiva realizzabilità delle opere. La censura non è generica, essendo specificamente indicati foglio e particella degli immobili di riferimento. Rileva, infine, la mancata motivazione sul fatto che gli accordi collegavano l’inadempimento alla sola certificazione di abitabilità, non alla concessione. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, salvi i successivi atti dell’amministrazione, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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