Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lazio n. 1212 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Questi ultimi provvede nei successivi sessanta giorni, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
Il Fatto
Un ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato, in favore del lavoratore, il diritto al riconoscimento del servizio prestato nel periodo intercorso tra la cessazione del contratto e il termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2019/2020, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno mediante corresponsione della retribuzione non percepita, oltre rivalutazione e interessi, e alle spese di lite.
La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione. Ritenuta la mancata esecuzione, il medesimo ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, depositato il 7 agosto 2025. L’amministrazione si è costituita con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato le condizioni dell’azione di ottemperanza. Esse consistono nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non è controverso tra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione. Su questa premessa ha ordinato all’amministrazione di provvedervi, corrispondendo anche le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto dal ricorrente, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’amministrazione preposto alla Direzione generale competente per la materia. Il commissario, con facoltà di delega, provvede all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni compiendo tutti gli atti necessari.
Quanto al profilo economico, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate. Il ricorso è stato dunque accolto.
Nota della Redazione
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